19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bund Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim

(Causa C-300/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE - Articolo 3, paragrafo 4 - Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti - Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale)

(2022/C 165/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Convenuto: Landkreis Rosenheim

con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.