|
19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 165/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bund Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim
(Causa C-300/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE - Articolo 3, paragrafo 4 - Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti - Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale)
(2022/C 165/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Convenuto: Landkreis Rosenheim
con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
|
2) |
L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |