29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

(Causa C-299/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 392 - Regime di tassazione sul margine - Ambito di applicazione - Cessioni di immobili e di terreni edificabili acquistati per la rivendita - Soggetto passivo che non ha avuto un diritto a detrazione in occasione dell’acquisto degli immobili - Rivendita assoggettata all’IVA - Nozione di «terreni edificabili»)

(2021/C 481/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS

Convenuto: Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

Dispositivo

1)

L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all’IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all’IVA, o perché esso esula dall’ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest’ultima.

2)

L’articolo 392 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l’installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell’elettricità.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.