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23.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) «Sanresa» UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
(Causa C-295/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di trattamento di rifiuti - Direttiva 2014/24/UE - Articoli 58 e 70 - Qualificazione dell’obbligo per l’operatore di essere titolare di un’autorizzazione scritta preventiva per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri - Condizione di esecuzione dell’appalto)
(2021/C 338/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Sanresa» UAB
Convenuto: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Con l’intervento di:«Toksika» UAB, «Žalvaris» UAB, «Palemono keramikos gamykla» AB, «Ekometrija» UAB
Dispositivo
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1) |
L’articolo 18, paragrafo 2, nonché gli articoli 58 e 70 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti, l’obbligo, per un operatore economico che intenda spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro Stato, di disporre, conformemente in particolare all’articolo 2, punto 35, e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dell’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati interessati da tale spedizione costituisce una condizione di esecuzione di tale appalto. |
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2) |
L’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell’appalto in questione. |