20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di ZX

(Causa C-282/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6, paragrafo 3 - Diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che non prevede rimedi procedurali per sanare, a seguito dell’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione)

(2021/C 513/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

ZX

Nei confronti di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa.

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che consenta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.