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30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt T / S
(Causa C-269/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma - Soggetti passivi - Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi («gruppo IVA») - Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo - Prestazioni interne al gruppo IVA - Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) - Prestazioni di servizi fornite a titolo gratuito - Nozione di «fini estranei all’impresa»)
(2023/C 35/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Finanzamt T
Resistente: S
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che: non osta a che uno Stato membro designi, in quanto soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale. |
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2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che: nel caso di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in esame. |