|
27.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 244/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — FN / Universiteit Antwerpen e a.
(Causa C-265/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo parziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Personale accademico a tempo parziale - Nomina in ruolo automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a tempo pieno - Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale - Insussistenza dei requisiti)
(2022/C 244/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FN
Resistenti: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM
Dispositivo
|
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa e a una prassi nazionali in base alle quali un membro del personale accademico che svolge un incarico di insegnamento a tempo pieno sarà automaticamente nominato in ruolo, senza alcuna ragione obiettiva se non il fatto di svolgere tale incarico a tempo pieno, mentre un membro del personale accademico che svolge un incarico di insegnamento a tempo parziale sarà o nominato in ruolo o assunto su base temporanea. |
|
2) |
L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, deve essere interpretato nel senso che esso non prevede, a carico del datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo parziale, alcun requisito relativo al metodo di calcolo della percentuale che tale incarico di lavoro a tempo parziale rappresenta rispetto ad un incarico di lavoro a tempo pieno comparabile. |