21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III — Slovacchia) — procedimento penale a carico di AB e a.

(Causa C-203/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 51 - Attuazione del diritto dell’Unione - Decisione quadro 2002/584/GAI - Competenza della Corte - Rinvio effettuato prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo - Ricevibilità - Principio del ne bis in idem - Articolo 50 - Nozioni di «assoluzione» e di «condanna» - Amnistia nello Stato membro di emissione - Decisione definitiva di interruzione dell’esercizio dell’azione penale - Revoca dell’amnistia - Annullamento della decisione di interruzione dell’esercizio dell’azione penale - Ripresa dell’esercizio dell’azione penale - Necessità di una decisione pronunciata in seguito all’esame della responsabilità penale della persona interessata - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Ambito di applicazione - Nozione di «procedimento penale» - Procedimento legislativo per l’adozione di una risoluzione relativa alla revoca di un’amnistia - Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale risoluzione alla Costituzione nazionale)

(2022/C 84/11)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava III

Parti nel procedimento penale principale

AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG

Con l’intervento di: HI, Krajská prokuratúra v Bratislave

Dispositivo

1)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.

2)

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.


(1)  GU C 230 del 13.7.2020.