3.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 2/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) e C. E. Roeper GmbH (C-216/20) / Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)

(Cause riunite C-197/20 e C-216/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci tariffarie 1521 90 91 e 1521 90 99 - Interpretazione delle note esplicative relative alla sottovoce 1521 90 99 - Cere di api fuse e solidificate di nuovo prima della loro importazione)

(2022/C 2/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) e C. E. Roeper GmbH (C-216/20)

Resistenti: Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che le cere di api che sono state fuse, e dalle quali è stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione, poi solidificate per formare blocchi o fogli, rientrano nella sottovoce 1521 90 99 di tale nomenclatura, che riguarda le «altre» cere, e non nella sottovoce 1521 90 91 di detta nomenclatura, che riguarda le cere «gregge».


(1)  GU C 279 del 24.08.2020.