10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) — Regno Unito) — BJ, in qualità di curatore fallimentare del sig. M, OV, in qualità di curatore fallimentare del sig. M /la sig.ra M, MH, ILA, il sig. M

(Causa C-168/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Parità di trattamento - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafo 1 - Normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requisito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interessato - Imposizione di tale requisito in un procedimento d’insolvenza di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di svolgere, in modo permanente, un’attività autonoma nel Regno Unito - Diritti a pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell’Unione, da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine - Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla massa fallimentare - Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito)

(2022/C 11/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BJ, in qualità di curatore fallimentare del sig. M, OV, in qualità di curatore fallimentare del sig. M

Convenuti: la sig.ra M, MH, ILA, il sig. M

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato, quando tale requisito è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione il quale, prima del proprio fallimento, abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un’attività economica autonoma, percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d’origine, fatta salva l’ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.