5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG
(Causa C-145/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Omologazione dei veicoli a motore - Articolo 5, paragrafo 2 - Impianto di manipolazione - Veicoli a motore - Motori diesel - Sistema di controllo delle emissioni - Software integrato nella centralina di controllo del motore - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Eccezione a tale divieto - Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Nozione di «beni che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene» - Veicolo che dispone di omologazione CE - Articolo 3, paragrafo 6 - Nozione di «difetto di conformità minore»)
(2022/C 340/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DS
Resistenti: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che un veicolo a motore, rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, non presenta la qualità abituale dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi qualora, pur disponendo di un’omologazione CE in vigore e potendo, di conseguenza, essere utilizzato su strada, tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione che garantisca in particolare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti da tale regolamento solo quando la temperatura esterna è compresa tra 15 e 33 gradi Celsius può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo se si dimostri che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una parte del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato dell’impianto medesimo. In ogni caso, non può ricadere nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 un impianto di manipolazione che, in condizioni normali di circolazione, debba funzionare per la maggior parte dell’anno affinché il motore sia protetto da danni o avarie e venga garantito il funzionamento sicuro del veicolo. |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che un difetto di conformità consistente nella presenza, in un veicolo, di un impianto di manipolazione il cui utilizzo è vietato in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007 non può essere qualificato come «minore» anche laddove, qualora il consumatore fosse stato al corrente dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, egli avrebbe nondimeno acquistato tale veicolo. |