30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Causa C-141/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma - Soggetti passivi - Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi («gruppo IVA») - Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo - Nozione di «stretti vincoli finanziari» - Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa - Insussistenza - Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati - Portata)

(2023/C 35/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt Kiel

Resistente: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.

2)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale di quest’ultima.

3)

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro qualifichi, mediante tipizzazione, determinate entità come non indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.