6.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 490/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU
(Causa C-136/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2005/214/GAI - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie - Principio del reciproco riconoscimento - Articolo 5, paragrafo 1 - Reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto - Articolo 5, paragrafo 3 - Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto - Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria)
(2021/C 490/08)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Zalaegerszegi Járásbíróság
Parte nel procedimento principale
Convenuta: LU
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.