23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — BN, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-132/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Articolo 19, paragrafo 1, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio dell’indipendenza dei giudici - Giudice precostituito per legge - Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico - Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) - Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto - Possibilità di qualificare l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione)

(2022/C 207/02)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BN, DM, EN

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

1)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro a un posto siffatto o la sua successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore derivino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico esistito in questo Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea, anche laddove le nomine di tale giudice in organi giurisdizionali dopo la fine del regime in parola fossero fondate segnatamente sull’anzianità da esso maturata nel corso del periodo durante il quale il regime in questione era in carica, o anche laddove tale giudice abbia prestato giuramento unicamente in occasione della sua prima nomina quale giudice da parte di un organo di questo stesso regime, non è di per sé idonea a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, e pertanto non è neppure idonea a rimettere in discussione la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, di una formazione giudicante in cui detto giudice siede.

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale, in quanto irregolarità siffatte non sono di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e in particolare l’esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e che faccia sorgere così, negli amministrati, dubbi seri e legittimi in merito all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi.


(1)  GU C 209 del 22.06.2020.