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16.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 198/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — bpost SA / Autorité belge de la concurrence
(Causa C-117/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Servizi postali - Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale - Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Esistenza di una stessa infrazione - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Cumulo di procedimenti e di sanzioni - Presupposti - Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale - Proporzionalità)
(2022/C 198/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: bpost SA
Convenuta: Autorité belge de la concurrence
con l’intervento di: Publimail SA, Commissione europea
Dispositivo
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona giuridica sia sanzionata con un’ammenda per aver commesso un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, quando, per gli stessi fatti, tale persona sia già stata oggetto di una decisione definitiva all’esito di un procedimento relativo a un’infrazione a una normativa settoriale avente ad oggetto la liberalizzazione del mercato interessato, a condizione che esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni così come il coordinamento tra le due autorità competenti, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato e che l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse.