19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna, Bulgaria) — «BalevBio» EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»
(Causa C-76/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Merci composte da materiali diversi - Fibre vegetali - Resina melamminica - Voci 3924 e 4419 - Merci descritte come «bicchieri in bambù»)
(2021/C 289/18)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«BalevBio» EOOD
Convenuta: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»
Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varnenska
Dispositivo
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che merci descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33 % da fibre vegetali e per il 25,2 % da resina melamminica, devono essere classificate, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 3924 di tale nomenclatura, in particolare nella sottovoce 3924 10 00 di quest’ultima.