10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt — Irlanda) — UH / An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne

(Causa C-64/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 288 TFUE - Direttiva 2001/82/CE - Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari - Articoli 58, 59 e 61 - Informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari - Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio - Normativa nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due lingue ufficiali dello Stato membro - Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto a dichiarare che lo Stato membro non ha recepito correttamente la direttiva 2001/82/CE e che le autorità competenti devono modificare la normativa nazionale)

(2021/C 180/02)

Lingua processuale: l'irlandese

Giudice del rinvio

Ard-Chúirt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UH

Convenuti: An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne

Dispositivo

L’articolo 288 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale, nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno, constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo di recepire correttamente la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, rifiuti di adottare, per il motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82 — regolamento che abroga tale direttiva e che sarà applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022 — una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha correttamente recepito detta direttiva ed è tenuto a rimediarvi.


(1)  GU C 162 dell’11.5.2020.