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2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 310/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz
(Cause riunite C-58/20 e C-59/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1 - Esenzioni - Gestione di fondi comuni d’investimento - Esternalizzazione - Prestazioni fornite da un terzo)
(2021/C 310/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: K (C-58/20), DBKAG (C-59/20)
Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz
Dispositivo
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.