13.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 502/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Causa C-29/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) - Nozioni di «biocida» e di «principio attivo» - Presupposti - Modalità di azione diversa da una mera azione fisica o meccanica - Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) - Approvazione di un principio attivo - Portata dell’approvazione)

(2021/C 502/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Biofa AG

Resistente: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un prodotto, destinato a distruggere, ad eliminare e a rendere innocui gli organismi nocivi, che contiene un principio attivo approvato in forza di un regolamento di esecuzione della Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, non rientra, per il solo fatto di tale approvazione, nella nozione di «biocida» ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sicché spetta al giudice nazionale competente verificare se tale prodotto soddisfi tutte le condizioni previste da quest’ultima disposizione per rientrare in tale nozione. Tuttavia, nel caso in cui la composizione di detto prodotto sia identica a quella del biocida presentato come rappresentativo al momento della domanda di approvazione di tale principio attivo, detto giudice è tenuto a ritenere che tale medesimo prodotto rientri in detta nozione.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.