23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-24/20) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2019/1754 - Adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche - Articolo 3, paragrafo 1, TFUE - Competenza esclusiva dell’Unione - Articolo 207 TFUE - Politica commerciale comune - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Articolo 218, paragrafo 6, TFUE - Diritto di iniziativa della Commissione europea - Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione - Articolo 293, paragrafo 1, TFUE - Applicabilità - Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE - Articolo 2, paragrafo 1, TFUE - Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione)

(2023/C 24/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, I. Naglis e J. Norris, successivamente F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e J. Norris, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, M. Balta e A.-L. Meyer, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs, C. Pochet, e M. Van Regemorter, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: K. Najmanová, H. Pešková, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e M. Tassopoulou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. Bain, J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères e T. Stéhelin, agenti), Repubblica di Croazia (rappresentante: G. Vidović Mesarek, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: A. Posch, E. Samoilova, J. Schmoll, agenti, e H. Tichy), Repubblica portoghese (rappresentanti: inizialmente P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes, J. P. Palha e R. Solnado Cruz, agenti, poi P. Barros da Costa, J. P. Palha e R. Solnado Cruz, agenti)

Dispositivo

1)

L’articolo 3 e, nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, l’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, sono annullati.

2)

Gli effetti delle parti annullate della decisione 2019/1754 sono mantenuti unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell’autorizzazione, prevista dall’articolo 3 di detta decisione, a ratificare l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o ad aderirvi, a fianco dell’Unione europea, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione del Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.