23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-24/20) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2019/1754 - Adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche - Articolo 3, paragrafo 1, TFUE - Competenza esclusiva dell’Unione - Articolo 207 TFUE - Politica commerciale comune - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Articolo 218, paragrafo 6, TFUE - Diritto di iniziativa della Commissione europea - Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione - Articolo 293, paragrafo 1, TFUE - Applicabilità - Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE - Articolo 2, paragrafo 1, TFUE - Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione)
(2023/C 24/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, I. Naglis e J. Norris, successivamente F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e J. Norris, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, M. Balta e A.-L. Meyer, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs, C. Pochet, e M. Van Regemorter, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: K. Najmanová, H. Pešková, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e M. Tassopoulou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. Bain, J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères e T. Stéhelin, agenti), Repubblica di Croazia (rappresentante: G. Vidović Mesarek, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: A. Posch, E. Samoilova, J. Schmoll, agenti, e H. Tichy), Repubblica portoghese (rappresentanti: inizialmente P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes, J. P. Palha e R. Solnado Cruz, agenti, poi P. Barros da Costa, J. P. Palha e R. Solnado Cruz, agenti)
Dispositivo
1) |
L’articolo 3 e, nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, l’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, sono annullati. |
2) |
Gli effetti delle parti annullate della decisione 2019/1754 sono mantenuti unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell’autorizzazione, prevista dall’articolo 3 di detta decisione, a ratificare l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o ad aderirvi, a fianco dell’Unione europea, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione del Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese. |