2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud — Danimarca) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Causa C-23/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Accordo quadro - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 5, paragrafo 5 - Articolo 18, paragrafo 1 - Articoli 33 e 49 - Allegato V, parte C, punti 7, 8 e 10 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 - Allegato II, rubriche II.1.5 e II.2.6 - Procedure di aggiudicazione di appalti - Obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro - Principi di trasparenza e di parità di trattamento - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 quinquies, paragrafo 1 - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Assenza di effetti del contratto - Esclusione)

(2021/C 310/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Simonsen & Weel A/S

Resistente: Region Nordjylland og Region Syddanmark

con l’intervento di: Nutricia A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, i punti 7 e 8 nonché il punto 10, lettera a), della parte C dell’allegato V di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 33 di detta direttiva e con i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro e che, una volta raggiunto tale limite, detto accordo quadro avrà esaurito i suoi effetti.

2)

L’articolo 49 della direttiva 2014/24 nonché il punto 7 e il punto 10, lettera a), della parte C dell’allegato V di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 33 di detta direttiva e con i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro complessivamente e che tale bando può fissare requisiti ulteriori che l’amministrazione aggiudicatrice decida di aggiungervi.

3)

L’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile nell’ipotesi in cui un bando di gara sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche se, da un lato, la quantità stimata e/o il valore stimato dei prodotti da fornire in forza dell’accordo quadro previsto risulta non già da tale bando di gara, bensì dal capitolato d’oneri e, dall’altro, né detto bando di gara né tale capitolato d’oneri menzionano una quantità massima e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di detto accordo quadro.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.