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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Regno di Svezia
(Causa C-22/20) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Articoli 4, 5, 10 e 15 - Trattamento delle acque reflue urbane - Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni - Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri - Obbligo di leale cooperazione)
(2021/C 462/13)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrent: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes, K. Simonsson e E. Ljung Rasmussen, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev e H. Eklinder, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue degli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, e non avendo fornito alla Commissione europea, durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Commissione europea e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese. |