ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 marzo 2021 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Delega di potere alla Commissione – Articolo 290 TFUE – Atto delegato che modifica l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune – Natura dell’atto nel periodo durante il quale il Parlamento e il Consiglio possono sollevare obiezioni – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑885/19,

Aquind Ltd, con sede in Wallsend (Regno Unito),

Aquind Energy Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

Aquind SAS, con sede in Rouen (Francia),

rappresentate da S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitor, e E. White, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet, Y. Marinova e B. De Meester, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, D. Klebs, S. Heimerl e S. Costanzo, in qualità di agenti,

Regno di Spagna, rappresentato da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente,

e

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères, C. Mosser e A. Daniel, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Le ricorrenti, Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl e Aquind SAS, sono promotrici di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica del Regno Unito e della Francia (in prosieguo: il «progetto di interconnessione Aquind»).

2

Il progetto di interconnessione Aquind figura nell’elenco dell’Unione europea dei progetti di interesse comune istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2018, L 90, pag. 38), ed è quindi stato considerato come un progetto fondamentale nell’ambito delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del mercato interno dell’energia.

3

Data la necessità di redigere ogni due anni detto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, l’elenco istituito dal regolamento delegato 2018/540 è stato sostituito da quello istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Nel nuovo elenco che figura in allegato al regolamento impugnato il progetto di interconnessione Aquind è stato inserito tra i progetti non più considerati progetti di interesse comune dell’Unione.

Procedimento e conclusioni delle parti

4

Con atto di ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 dicembre 2019, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del regolamento impugnato.

5

Il 26 marzo 2020 la Commissione ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

6

Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 1o, l’8 e il 17 aprile 2020, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

7

Il 12 giugno 2020 le ricorrenti hanno depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale.

8

Con ordinanze del 3 agosto 2020, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento, rispettivamente, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna e della Repubblica francese.

9

Il 31 agosto 2020, la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale.

10

In data 11, 16 e 17 settembre 2020, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese hanno depositato le rispettive memorie di intervento presso la cancelleria del Tribunale.

11

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui rimuove il progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune;

in subordine, annullare integralmente il regolamento impugnato;

condannare la Commissione alle spese.

12

La Commissione e il Regno di Spagna concludono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

13

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

14

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

15

Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

16

Occorre preliminarmente rammentare che, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, nel controricorso la Commissione, sostenuta in tal senso dalla Repubblica francese, ha espresso riserve in merito alla ricevibilità del ricorso proposto contro il regolamento impugnato. In effetti, essa ha rilevato che il ricorso presentato dalle ricorrenti era prematuro, poiché, nel momento in cui queste ultime depositavano la loro domanda, il regolamento impugnato non era ancora entrato in vigore ed era sottoposto alla procedura che disciplina le obiezioni prevista dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), e quindi non costituiva un atto definitivo impugnabile.

17

Nella replica, le ricorrenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile e respingono le argomentazioni della Commissione al riguardo. Anzitutto, esse sottolineano che quest’ultima ha adottato il regolamento impugnato il 31 ottobre 2019 e che, benché pubblicato nella Gazzetta ufficiale solo l’11 marzo 2020, esso era già disponibile sul sito Internet della Commissione. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la giurisprudenza non considera la data di entrata in vigore di un atto rilevante al fine di stabilire se le misure costituiscano un atto preparatorio oppure una posizione definitiva dell’istituzione. Esse aggiungono, sotto tale profilo, che il regolamento impugnato costituisce la posizione definitiva della Commissione e che non è stato adottato alcun altro atto giuridico che potesse essere oggetto di un ricorso di annullamento. Inoltre, esse affermano che, nell’ambito della procedura che disciplina le obiezioni, il Parlamento europeo o il Consiglio dell’Unione europea non avevano la possibilità di adottare un atto modificato, ma potevano solo impedire l’entrata in vigore del regolamento impugnato. Esse precisano che, qualora il Consiglio o il Parlamento si fossero opposti all’entrata in vigore del regolamento impugnato, la Commissione avrebbe potuto abrogare l’atto e adottarne uno nuovo. Infine, il carattere definitivo del regolamento impugnato sarebbe comprovato anche dal fatto che la Commissione non abbia adottato alcun altro atto giuridico dopo la scadenza del termine per l’opposizione e che la data del regolamento impugnato sia rimasta quella del 31 ottobre 2019.

18

Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica della stessa (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 16 luglio 1998, Regione Toscana/Commissione, T‑81/97, EU:T:1998:180, punto 21).

19

Qualora si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 10, e del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 42).

20

Occorre altresì ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata con riferimento alla situazione del momento del suo deposito [sentenze del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione, C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695, punto 65; del 9 settembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commissione, T‑461/12, EU:T:2014:758, punto 22 (non pubblicata), e del 25 ottobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 164].

21

Peraltro, le disposizioni di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che stabiliscono le formalità – notificazione o pubblicazione – dalle quali decorre il termine del ricorso di annullamento, non ostano a che una parte ricorrente adisca la Corte non appena l’atto controverso sia stato adottato, senza attenderne la notifica o la pubblicazione. In effetti, non risulta da tale articolo che la proposizione di un siffatto ricorso sia subordinata alla pubblicazione o alla notificazione dell’atto in questione. È al fine di riconoscere ai soggetti interessati un lasso di tempo sufficiente a contestare con cognizione di causa un atto dell’Unione oggetto di pubblicazione che il termine per proporre ricorso contro tale atto inizia a decorrere, ai sensi del summenzionato articolo 263, sesto comma, TFUE, solo dalla sua pubblicazione. La proposizione di un ricorso contro un atto dell’Unione prima della sua pubblicazione e dopo che tale atto sia stato adottato non lede del resto in alcun modo la finalità del termine di impugnazione, che consiste nel preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito. Di conseguenza, la pubblicazione di un atto, pur facendo decorrere i termini di ricorso alla cui scadenza l’atto diviene definitivo, non costituisce un requisito cui sia subordinato il diritto di proporre ricorso contro l’atto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑626/11 P, EU:C:2013:595, punti da 35 a 39). Tuttavia, occorre sottolineare che è possibile prendere in esame la possibilità di proporre un ricorso prima della pubblicazione dell’atto controverso solo a condizione che, come ricordato al precedente punto 18, l’atto in questione produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della parte ricorrente.

22

È alla luce della citata giurisprudenza che occorre esaminare se il regolamento impugnato costituisca un atto impugnabile e, pertanto, se il ricorso sia ricevibile.

23

In primo luogo, si deve rammentare che il regolamento impugnato è stato adottato dalla Commissione in applicazione di una delega di potere accordatale dal legislatore in forza dell’articolo 290 TFUE. L’articolo 290, paragrafo 1, TFUE prevede infatti che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo. Questa stessa disposizione aggiunge che gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. L’articolo 290, paragrafo 2, TFUE precisa che gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che sono, da un lato, che il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega e, dall’altro, che l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

24

In secondo luogo, si deve ricordare che, con il regolamento n. 347/2013, il legislatore ha delegato alla Commissione il potere di adottare e riesaminare l’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune relativi a infrastrutture energetiche transeuropee strategiche.

25

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 347/2013, tale elenco è redatto dalla Commissione sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi regionali, composti dagli Stati membri e dalla Commissione, in base al contributo di ciascun progetto all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica e in base al loro soddisfacimento dei criteri applicabili ai progetti di interesse comune.

26

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 347/2013, non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del medesimo regolamento, l’atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevino obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informino la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

27

In terzo luogo, occorre constatare che, nella presente fattispecie, la fase nel corso della quale il Parlamento e il Consiglio potevano sollevare eventuali obiezioni sul regolamento impugnato scadeva, in un primo tempo, il 31 dicembre 2019. Tale fase è stata prorogata di due mesi, vale a dire fino al 29 febbraio 2020. Nel corso di detti quattro mesi, il Parlamento e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni. Il regolamento impugnato è quindi stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale in data 11 marzo 2020 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

28

Da quanto precede risulta che, al momento della proposizione del ricorso di annullamento, ossia il 25 dicembre 2019, la fase prevista per sollevare obiezioni, durante la quale il Parlamento o il Consiglio potevano opporsi all’entrata in vigore del regolamento impugnato, non era ancora terminata.

29

Orbene, occorre sottolineare che il meccanismo della delega di potere istituito dall’articolo 290 TFUE deve essere considerato nel suo insieme. L’articolo 290, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di assoggettare la delega del potere di adottare atti non legislativi di portata generale a una condizione, vale a dire quella di superare la prova della «fase delle obiezioni» entro il termine fissato dall’atto legislativo. L’adempimento di tale prova è dunque imprescindibile per la corretta attuazione della delega di potere.

30

Nel regolamento n. 347/2013, il legislatore si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 290, paragrafo 2, TFUE di assoggettare la delega di potere della Commissione alla condizione di superare la fase delle obiezioni. In tal modo, il potere della Commissione di adottare, in applicazione di detto regolamento, un atto delegato destinato a produrre effetti giuridici vincolanti richiede il compimento nel suo complesso della procedura che garantisce la corretta attuazione della delega di potere e, quindi, la realizzazione della condizione prevista dal regolamento medesimo.

31

In altri termini, ciò significa che la Commissione è in grado di adottare un atto delegato che fa parte dell’ordinamento giuridico, e pertanto produce effetti giuridici vincolanti, solo se rispetta la condizione prevista dal regolamento n. 347/2013 e quindi sottopone l’atto adottato alla prova della «fase delle obiezioni» della durata massima di quattro mesi.

32

Come già sottolineato ai precedenti punti 27 e 28, la condizione prevista dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 347/2013 non era soddisfatta al momento della proposizione del ricorso di annullamento. Ne deriva che l’atto adottato dalla Commissione il 31 ottobre 2019 non poteva essere considerato definitivo alla data del 25 dicembre 2019 né poteva ritenersi un atto che produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle ricorrenti alla medesima data.

33

Da quanto sopra si deduce che il regolamento impugnato non era un atto impugnabile alla data del 25 dicembre 2019.

34

In tale contesto, occorre, da un lato, sottolineare che un esame nel merito del ricorso di annullamento diretto contro il regolamento impugnato implicherebbe che il Tribunale effettui una valutazione di questioni sulle quali il Parlamento e il Consiglio non avevano ancora avuto modo di pronunciarsi con la conseguenza di anticipare l’esame del merito, confondendo in tal modo le varie fasi dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Ammettere un siffatto ricorso sarebbe pertanto incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra le istituzioni dell’Unione, quali il Parlamento e il Consiglio, da una parte, ed il giudice dell’Unione, dall’altra, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 20, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 51).

35

Dall’altro lato, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui il regolamento impugnato in definitiva non è stato modificato nel corso della fase delle obiezioni dinanzi al Parlamento e al Consiglio. Infatti, la circostanza che l’atto iniziale, ossia il regolamento impugnato, non sia stato modificato non cambia la natura dello stesso. L’assenza di modifiche non consente al Tribunale di considerare che il regolamento impugnato – l’unico atto che, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata al punto 20, può essere esaminato dal giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento – corrisponde all’atto definitivo adottato ed entrato in vigore al termine del processo legislativo istituito, in applicazione dell’articolo 290 TFUE, dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 347/2013.

36

Per questi motivi, sarebbe allo stesso modo artificioso ed errato in diritto considerare che il regolamento impugnato producesse effetti giuridici vincolanti fin dalla sua adozione, vale a dire dal 31 ottobre 2019, e che questi fossero solo sospesi nel caso di un’eventuale obiezione sollevata dal Parlamento o dal Consiglio.

37

Alla luce di tutto quanto precede, occorre considerare che il regolamento impugnato non è un atto definitivo che produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle ricorrenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese

38

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, incluse quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda di quest’ultima.

39

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Ne deriva che la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 

2)

Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl e Aquind SAS sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, incluse quelle relative al procedimento sommario.

 

3)

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

 

Lussemburgo, 5 marzo 2021

Il cancelliere

E. Coulon

La presidente

V. Tomljenović


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.