Causa T-715/19

Lukáš Wagenknecht

contro

Consiglio europeo

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 luglio 2020

«Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca nell’ambito di una riunione del Consiglio europeo – Asserita inazione del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

  1. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Omessa esclusione, da parte del Consiglio europeo, del primo ministro di uno Stato membro dalle riunioni di tale istituzione – Ricorso proposto da un membro del Senato dello Stato membro interessato – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità

    (Art. 265, comma 3, TFUE)

    (v. punti 25-27)

  2. Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Nozione – Rifiuto di agire conformemente all’invito ad agire – Inclusione

    (Art. 265, comma 2, TFUE)

    (v. punti 29-32)

  3. Ricorso per carenza – Obbligo di agire gravante sul Consiglio europeo – Obbligo di escludere il primo ministro di uno Stato membro dalle riunioni di tale istituzione in presenza di un asserito conflitto di interessi – Insussistenza

    (Art. 15, § 2, TUE; art. 265, comma 3, TFUE)

    (v. punti 34-37)

Sintesi

Nell’ordinanza del 17 luglio 2020, Wagenknecht/Consiglio europeo (T‑715/19), il Tribunale ha dichiarato irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato, il ricorso per carenza proposto da un membro del Senato della Repubblica ceca diretto a far dichiarare che il Consiglio europeo aveva illegittimamente omesso di escludere il primo ministro di tale Stato membro, a causa di un asserito conflitto di interessi, dalle riunioni del Consiglio europeo.

Nel caso di specie, il 5 giugno 2019, il sig. Lukáš Wagenknecht (in prosieguo: il «ricorrente»), un membro del Senato della Repubblica ceca, aveva chiesto al Consiglio europeo di escludere il primo ministro di tale Stato membro, il sig. Andrej Babiš, dalle riunioni del Consiglio europeo sui negoziati relativi alle prospettive finanziarie ( 1 ). Tale domanda era fondata sull’asserito conflitto di interessi del sig. Andrej Babiš, che risulterebbe dai suoi presunti interessi personali e familiari nelle imprese del gruppo Agrofert, attivo in particolare nel settore agroalimentare, in quanto tali imprese sarebbero beneficiarie di sovvenzioni provenienti dal bilancio dell’Unione europea.

Il 24 giugno 2019 il Consiglio europeo ha risposto all’invito ad agire spiegando al ricorrente che, poiché il trattato UE ( 2 ) stabiliva in maniera intangibile la composizione del Consiglio europeo, esso non poteva discrezionalmente decidere chi dovesse essere il rappresentante di ciascuno Stato membro all’interno di tale istituzione né decidere chi, tra il capo di Stato e il capo di governo, dovesse invitare a una riunione del Consiglio europeo. Di conseguenza quest’ultimo non era in grado di escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalle riunioni richieste. Il 2 luglio 2019 il ricorrente, con messaggio di posta elettronica, ha chiesto chiarimenti in merito alla risposta in questione. Tale messaggio è rimasto senza riscontro. Egli ha quindi proposto, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, un ricorso diretto all’accertamento di una carenza del Consiglio europeo, in quanto tale istituzione avrebbe illegittimamente omesso di agire in risposta all’invito rivoltole.

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che, per far sì che il suo ricorso per carenza sia ricevibile ( 3 ), il ricorrente deve dimostrare o di essere il destinatario dell’atto che l’istituzione chiamata in causa, come da questi asserito, avrebbe omesso di adottare nei suoi confronti, o che detto atto lo avrebbe riguardato direttamente e individualmente, in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un tale atto. Egli deve altresì dimostrare un interesse ad agire, la cui esistenza presuppone che il ricorso possa, in esito, procurargli un beneficio personale. Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che l’atto di cui il ricorrente ha chiesto l’adozione da parte del Consiglio europeo non sarebbe stato un atto a lui rivolto da tale istituzione, bensì una decisione che avrebbe avuto come destinatario il primo ministro ceco. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, anche se il ricorrente si avvale della sua qualità di membro del Senato della Repubblica ceca per agire nell’interesse generale, egli deve comunque dimostrare un interesse personale, concreto e attuale all’accertamento dell’asserita carenza del Consiglio europeo. Orbene, in mancanza della dimostrazione, da parte del ricorrente, di un siffatto interesse, la condizione relativa all’incidenza diretta e individuale nei suoi confronti delle misure richieste al Consiglio europeo non era in ogni caso soddisfatta.

In secondo luogo, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 265 TFUE riguarda la carenza per astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario. In tal senso, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso per carenza proposto dal ricorrente era irricevibile in quanto il Consiglio europeo aveva spiegato, in termini chiari, le ragioni per cui non poteva agire nel senso che gli era stato richiesto. Tale presa di posizione poneva fine alla carenza e un siffatto rifiuto costituiva quindi un atto impugnabile mediante un ricorso di annullamento ( 4 ). Orbene, il ricorrente non ha inteso proporre un siffatto ricorso. Inoltre, il Tribunale ha precisato che il messaggio di posta elettronica del ricorrente del 2 luglio 2019 non può essere considerato come un nuovo invito ad agire rispetto al quale il Consiglio europeo sarebbe rimasto successivamente inattivo.

In terzo luogo, il Tribunale ha aggiunto che il ricorso era, in ogni caso, manifestamente infondato. Esso ha rilevato che il Consiglio europeo non dispone di alcun margine di manovra quando convoca i capi di Stato o di governo degli Stati membri alle sue riunioni ( 5 ). Rientra nella responsabilità degli Stati membri, infatti, adottare le misure nazionali, comprese quelle di diritto costituzionale, che permettono di determinare se devono essere rappresentati, alle riunioni del Consiglio europeo, dai loro rispettivi capi di Stato o di governo e, se del caso, se vi sono motivi di impedimento di uno di questi ultimi a rappresentare il rispettivo Stato membro. Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto l’Unione è tenuta a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale ( 6 ). Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che era evidente che, astenendosi dal dare seguito all’invito ad agire e indipendentemente dalla questione se il rappresentante della Repubblica ceca si trovasse in situazione di conflitto di interessi, il Consiglio europeo non ha violato l’articolo 265, terzo comma, TFUE.

In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda le affermazioni relative all’asserita situazione di conflitto di interessi del primo ministro ceco, il Tribunale ha ricordato che la regolarità dei pagamenti effettuati dall’Unione nell’ambito dei fondi erogati, in suo nome e per suo conto, negli Stati membri rientra nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione applicabile a detti fondi.


( 1 ) I negoziati relativi alle prospettive finanziarie in questione vertevano sul quadro finanziario pluriennale 2021/2027.

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE

( 3 ) Il ricorso per carenza è previsto dall’articolo 265 TFUE, il quale, al terzo comma, dispone quanto segue: «Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere».

( 4 ) Ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

( 5 ) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE.

( 6 ) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE.