ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

14 febbraio 2020 (*)

«Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑658/19 R,

Tiziano Vizzone, residente in Bariano (Italia), rappresentato dal sig. M. Bettani,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE intesa all’adozione di provvedimenti provvisori,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 settembre 2019, il ricorrente, sig. Tiziano Vizzone, ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE inteso, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 29 luglio 2019, che avrebbe interpretato l’ordinanza del 7 marzo 2019, Bettani/Commissione (C‑392/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:186), rimettendo in tal modo in discussione una decisione giurisdizionale diventata definitiva e compromettendo la stabilità della legge e delle relazioni giuridiche nonché la corretta amministrazione della giustizia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altra, a ottenere la dichiarazione di «incompetenza funzionale» della Commissione, del Ministero della Giustizia (Italia), del Consiglio Nazionale Forense (Italia) (in prosieguo: il «CNF»), e della Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite (Italia), per l’interpretazione di detta ordinanza, e per le decisioni e disposizioni relative alla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17), e alla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36), nonché la dichiarazione di incompetenza funzionale del CNF quale giudice speciale in materia di applicazione di dette direttive, e una dichiarazione a termini della quale quest’ultimo non può essere considerato giudice ai sensi delle summenzionate direttive.

2        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2019, il ricorrente ha presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori.

3        Con la domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale voglia:

–        rispondere che, quanto all’esame della validità di un documento della Uniunea Națională a Barourilor din România (Unione Nazionale degli Ordini della Romania, in prosieguo: l’«UNBR»), il CNF, i ministri della giustizia e la Commissione non costituiscono un tribunale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dato che, ai fini dell’articolo 3 della direttiva 98/5, manca la natura obbligatoria della giurisdizione del CNF, dei ministri della giustizia e della Commissione, dal momento che non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, per l’UNBR, di affidare l’esame di validità di un suo documento quale autorità competente dello Stato membro di origine secondo le direttive 77/249 e 98/5 ad un giudizio di legittimità del CNF, dei ministri e della Commissione, anche perché l’UNBR, come le competenti autorità giudiziarie, non sono state coinvolte nella scelta del procedimento amministrativo italiano né chiamate ad intervenire d’ufficio nel corso del procedimento;

–        rispondere al quesito se il diritto del proprietario esclusivo di un marchio dell’Unione europea è interessato dalla contestazione di questo diritto da parte di terzi che invocano una legge nazionale relativa ad un settore diverso da quello della proprietà intellettuale;

–        adottare tutte le misure necessarie affinché i giudici italiani abbiano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

 In diritto

4        Dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Nondimeno, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché sussiste una presunzione di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).

5        L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».

6        Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è dimostrato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora uno di essi non sussista (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

7        Inoltre, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la domanda deve essere presentata, segnatamente, con atto separato e nei modi previsti dall’articolo 76 del regolamento medesimo, e in particolare conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo articolo, a termini del quale ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

8        Dal combinato disposto dell’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, e dell’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura risulta che una domanda relativa a provvedimenti provvisori deve, di per sé, consentire al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, eventualmente, senza fondarsi su altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché una siffatta domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in modo coerente e comprensibile dalla domanda di provvedimenti provvisori. Se è vero che il testo può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio a determinati estratti di documenti allegati, un rinvio complessivo ad altri scritti, benché allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può supplire all’assenza degli elementi essenziali nel ricorso (v. ordinanza del 4 dicembre 2015, E-Control/ACER, T‑671/15 R, non pubblicata, EU:T:2015:975, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

9        Peraltro, il punto 223 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura prevede espressamente che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere comprensibile di per sé, senza necessità di fare riferimento all’atto di ricorso nella causa principale, ivi compresi gli allegati allo stesso.

10      Inoltre, occorre aggiungere che, per comprendere la domanda di provvedimenti provvisori, non spetta al giudice del procedimento sommario esaminare il ricorso principale, salvo privare di effetto la disposizione del regolamento di procedura che prevede che la domanda relativa a provvedimenti provvisori sia presentata con atto separato (v. ordinanza del 25 giugno 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, EU:T:2003:179, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

11      Dato che l’inosservanza del regolamento di procedura costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare d’ufficio se le disposizioni applicabili di detto regolamento siano state rispettate (v. ordinanza del 2 agosto 2006, BA.LA. di Lanciotti Vittorio e a./Commissione, T‑163/06 R, non pubblicata, EU:T:2006:226, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

12      Nella specie, in primo luogo, occorre rilevare che la domanda di provvedimenti provvisori, complessivamente considerata, è confusa e poco comprensibile. I pertinenti elementi di fatto e di diritto, infatti, non sono presentati in termini chiari e rigorosi, circostanza che rende impossibile l’analisi dell’argomentazione giuridica esposta a sostegno dei motivi della domanda.

13      In tal senso, nella parte relativa alla «Esposizione dei fatti» della domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente si limita a affermare che il suo diritto di difesa è stato violato in modo oggettivo in Italia a causa del «sistema» dell’interpretazione e dell’applicazione della direttiva 98/5 e che le difficoltà si sono aggravate con la cancellazione materiale del nominativo del suo difensore, in quanto a questa corrisponde la cancellazione di detto nominativo dal sistema telematico che permette il regolare svolgimento della difesa. A tal riguardo, menziona una giurisprudenza del CNF sull’interpretazione di detta direttiva a termini della quale, in difetto di un’autorizzazione preliminare dell’avvocatura italiana, in presenza di determinate condizioni, gli avvocati europei non possiederebbero lo ius postulandi.

14      Per quanto riguarda il fondamento della domanda, il ricorrente sembra invocare un legame tra, da una parte, i fatti denunciati in Italia e, dall’altra, la decisione impugnata, in cui la Commissione avrebbe interpretato l’ordinanza del 7 marzo 2019, Bettani/Commissione (C‑392/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:186). A tal riguardo, sostiene che sussistono dubbi quanto alla questione se il CNF, che sarebbe assoggettato al controllo del Ministro della Giustizia, sia in grado di assicurare la tutela della clientela e degli interessi pubblici connessi con l’esercizio della professione e con il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. In merito alla Commissione, egli afferma che, nelle precedenti comunicazioni e nella decisione impugnata, essa si sarebbe avvalsa del suo potere discrezionale per rifiutare la proposizione di un’azione di inadempimento. Ancorché apparentemente legittima, tale scelta si risolverebbe in uno sviamento di potere che avrebbe consentito ai ministri della giustizia italiano e rumeno di violare il principio di indipendenza dei giudici e di negare anche il procedimento pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE.

15      Secondo il ricorrente, è necessario e urgente risolvere le incertezze in tal modo constatate, soprattutto nei procedimenti penali che hanno ad oggetto delitti di particolare rilevanza penale. Il ricorrente afferma anche che l’urgenza emerge da fatti recenti e dai documenti trasmessi e che tale urgenza è ulteriormente aggravata dal rischio che al suo avvocato sia contestata l’infrazione di cui all’articolo 348 del codice penale rumeno.

16      Tuttavia, il ricorrente non deduce alcun fatto o argomento che consenta di comprendere in che modo la situazione che denuncia deriverebbe dalla decisione impugnata. Né egli fornisce chiarimenti quanto alla necessità dei provvedimenti provvisori richiesti al fine di evitare un danno grave e irreparabile ai suoi interessi. Nella domanda di provvedimenti provvisori, infatti, il ricorrente non espone in alcun modo i fatti all’origine della controversia nel procedimento principale, né i punti contestati di detta decisione che, peraltro, non figura tra gli allegati alla domanda di provvedimenti provvisori.

17      A tal riguardo, occorre ricordare che, per poter valutare se il danno asserito presenti un carattere grave ed irreparabile, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione della parte che sollecita le misure provvisorie e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione delle misure richieste. Ne consegue che detta parte deve produrre, documentandola, un’immagine fedele e globale della situazione che a suo parere giustifica la concessione delle misure stesse (v. ordinanza del 4 dicembre 2015, E-Control/ACER, T‑671/15 R, non pubblicata, EU:T:2015:975, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

18      In secondo luogo, e in ogni caso, non potranno essere considerate ricevibili le prime due conclusioni del ricorrente, contenenti domande di interpretazione delle direttive 77/249 e 98/5 e della portata del diritto esclusivo concesso al titolare del marchio dell’Unione. Da costante giurisprudenza, infatti, risulta che, da una parte, i provvedimenti che possono essere disposti dal giudice del procedimento sommario sono provvisori, nel senso che, in via di principio, devono cessare di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva e non possono pregiudicare in alcun modo la successiva decisione del Tribunale sul ricorso principale né neutralizzare anticipatamente le conseguenze di detta decisione e, d’altra parte, che tali provvedimenti sono di natura accessoria, nel senso che debbono tendere esclusivamente a salvaguardare, nel corso della causa principale dinanzi al Tribunale, gli interessi di una delle parti processuali al fine di non vanificare la sentenza nella causa principale privandola di ogni effetto utile (v. ordinanze del 3 marzo 1998, Carlsen e a./Consiglio, T‑610/97 R, EU:T:1998:48, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e del 23 gennaio 2012, Henkel e Henkel France/Commissione, T‑607/11 R, non pubblicata, EU:T:2012:22, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

19      Per quanto riguarda il capo di domanda inteso all’adozione di «tutte le misure necessarie affinché i giudici italiani abbiano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie», occorre rilevare che riveste un carattere vago e impreciso, e pertanto deve essere dichiarato irricevibile (v. ordinanze del 2 luglio 2004, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑422/03 R II, EU:T:2004:202, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 aprile 2016, GABO:mi/Commissione, T‑10/16 R, non pubblicata, EU:T:2016:197, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

20      Risulta dalle suesposte considerazioni che la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto irricevibile, senza che occorra notificarla alla convenuta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 14 febbraio 2020

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.