ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

14 luglio 2020 ( *1 )

«Ricorso per carenza e di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Domande di adozione di una decisione di mantenimento della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito e di una decisione vertente su diverse misure concernenti i diritti dei cittadini del Regno Unito – Presa di posizione da parte della Commissione – Assenza di invito ad agire – Diniego di adozione di una decisione di mantenimento della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito – Carenza di interesse ad agire – Ricorso manifestamente irricevibile»

Nella causa T‑627/19,

Harry Shindler, residente a Porto d’Ascoli (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza ( 1 ), rappresentati da J. Fouchet, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, C. Giolito ed E. Montaguti, in qualità di agenti,

resistente,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare, da un lato, una decisione che dispone il mantenimento, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione, della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito, privi, a quella data, della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione, e questo a prescindere dal fatto che sia stato concluso o meno un accordo che definisca le modalità di tale recesso, e, dall’altro lato, una decisione vertente su diverse misure concernenti i diritti di detti cittadini in caso di recesso senza conclusione di un siffatto accordo e, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della lettera della Commissione dell’11 settembre 2019 relativa al diniego di adottare una decisione che disponga il mantenimento della cittadinanza europea di detti cittadini,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, J. Passer e K. Kowalik‑Bańczyk (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza ( 2 )

Fatti

1

Il ricorrente Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano in allegato, sono cittadini del Regno Unito residenti, il primo, in Italia e, gli altri, in Francia.

2

Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si sono pronunciati mediante referendum a favore del recesso del loro paese dall’Unione europea.

3

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4

L’8 giugno 2017 si sono tenute le elezioni legislative nel Regno Unito.

5

Con decisione (UE) 2019/476, del 22 marzo 2019 (GU 2019, L 80 I, pag. 1), il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha prorogato il termine, previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, decorso il quale i Trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito in mancanza di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso. In forza dell’articolo 1 di detta decisione, il termine de quo doveva scadere il 12 aprile 2019 o il 22 maggio 2019.

6

Con decisione (UE) 2019/584, dell’11 aprile 2019 (GU 2019, L 101, pag. 1), il Consiglio europeo, di concerto con il Regno Unito, ha nuovamente prorogato il termine menzionato supra al punto 5. In forza dell’articolo 1 di detta decisione, il termine de quo doveva scadere, in linea di principio, il 31 ottobre 2019.

7

Il 31 luglio 2019 i ricorrenti e un’altra cittadina del Regno Unito residente in Italia hanno inviato una lettera al Consiglio europeo e al Consiglio dell’Unione europea. Il giorno successivo, essi hanno inviato una lettera, sostanzialmente identica, alla Commissione europea (in prosieguo: la «lettera del 1o agosto 2019»).

8

Nelle lettere citate al punto 7 che precede, i ricorrenti hanno essenzialmente richiamato l’attenzione del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione sulla situazione dei cittadini del Regno Unito residenti in Stati membri diversi dal Regno Unito che ivi hanno costruito una vita privata e familiare, in particolare quelli che, come loro, hanno lasciato il Regno Unito da oltre 15 anni. Essi hanno ricordato che, in applicazione della «regola dei 15 anni» (15 years rule), detti cittadini non erano stati autorizzati a partecipare né al referendum del 23 giugno 2016, né alle elezioni legislative dell’8 giugno 2017, benché tali consultazioni fossero determinanti ai fini del recesso del Regno Unito dall’Unione e del mantenimento della loro qualità di cittadini dell’Unione. Essi hanno pertanto chiesto al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione di «riconoscere la carenza» risultante dall’essersi «illegittimamente astenuti dal mantenere la cittadinanza europea di [detti cittadini]». Essi hanno inoltre invitato dette tre istituzioni ad adottare, prima del recesso del Regno Unito dall’Unione previsto per il 31 ottobre 2019, una decisione di mantenimento della cittadinanza europea dei medesimi cittadini al di là della data di detto recesso, e ciò a prescindere dal fatto che venga o meno concluso un accordo volto a definirne le modalità.

9

Con lettera firmata l’11 settembre 2019, la Commissione ha risposto alla lettera del 1o agosto 2019 (in prosieguo: la «lettera dell’11 settembre 2019»). In detta lettera, essa ha respinto l’invito ad agire contenuto nella lettera del 1o agosto 2019, spiegando che, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione, i cittadini di detto paese privi della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione non sarebbero più stati considerati cittadini dell’Unione. Di conseguenza, essa ha ritenuto che i Trattati non le consentissero di adottare una decisione per conservare, a decorrere da tale recesso, la cittadinanza europea dei suddetti cittadini privi, in quel momento, della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione.

Procedimento e conclusioni

[omissis]

15

Mediante una misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale ha sottoposto un quesito ai ricorrenti, che hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

[omissis]

17

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

«annullare il rifiuto esplicito del[l’11] settembre 2019 della Commissione (...) di riconoscere una carenza»;

accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare, da un lato, una «decisione [di mantenimento] della cittadinanza europea dei ricorrenti (…) con una vita privata e familiare in altri Stati dell’Unione (...) e che non hanno avuto diritto di voto per decidere sull’uscita dall’Unione europea del [Regno Unito] solo a causa dell’esercizio della libertà di circolazione (regola dei 15 anni), e questo a prescindere dal fatto che vi sia o meno un accordo [su detto] recesso», e, dall’altro lato, una «decisione vincolante che si applichi in modo uniforme negli altri 27 Stati dell’Unione nei quali vivono [cittadini] del Regno Unito, contenente misure diverse relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale [di detti cittadini] applicabili in caso di mancanza di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione (...)»;

condannare la Commissione a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 1500 a titolo di spese.

18

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in alternativa, in quanto manifestamente infondato;

condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

19

In forza dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide, in applicazione di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

Sull’oggetto della controversia

[omissis]

22

In secondo luogo, tenuto conto della formulazione del primo capo delle conclusioni dei ricorrenti, con cui essi chiedono l’annullamento del «rifiuto esplicito del[l’11] settembre 2019 della Commissione (...) di riconoscere una carenza», questi ultimi sono stati invitati, mediante la misura di organizzazione del procedimento menzionata al punto 15 che precede, a precisare se il ricorso fosse esclusivamente fondato sull’articolo 265 TFUE o se dovesse essere interpretato come contenente non soltanto la domanda per carenza sulla base dell’articolo 265 TFUE, ma anche la domanda di annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE. Con lettera depositata in cancelleria il 14 febbraio 2020, i ricorrenti hanno risposto che i ricorsi contenevano sia la domanda per carenza sulla base dell’articolo 265 TFUE, sia la domanda di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

23

Date le circostanze, si deve ritenere che, con il primo capo delle loro conclusioni, i ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione contenuta nella lettera dell’11 settembre 2019, con cui la Commissione si è, sostanzialmente, rifiutata di adottare una decisione di mantenimento, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione e a prescindere dalla conclusione di un accordo che ne definisce le modalità, della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito privi, in quel momento, della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione.

[omissis]

Sulla domanda di annullamento

40

Come osservato al punto 23 che precede, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione contenuta nella lettera dell’11 settembre 2019.

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

[omissis]

43

Nella specie, occorre osservare che, al fine di accertare la «carenza» derivante dalla mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione di mantenimento della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito all’atto del recesso di detto paese dall’Unione, indipendentemente dalla conclusione di un accordo che ne definisca le modalità, i ricorrenti deducono, essenzialmente, tre motivi diretti a contestare la perdita della cittadinanza europea da parte di detti cittadini. Detti motivi vertono, in primo luogo, sulla violazione dei Trattati, del principio di certezza del diritto e dei diritti acquisiti, in secondo luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e familiare e, in terzo luogo, sull’illegittima privazione del diritto di voto al referendum del 23 giugno 2016 e alle elezioni legislative dell’8 giugno 2017, dal momento che detta privazione del diritto viola il «principio del contraddittorio», il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il «principio di uguaglianza dinanzi al diritto di voto».

44

Orbene, con la lettera dell’11 settembre 2019, oggetto della domanda di annullamento, la Commissione si è rifiutata proprio di adottare una decisione di mantenimento della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito. Pertanto, benché evochino una «carenza» della Commissione, i motivi e gli argomenti elencati al punto 43 che precede devono essere considerati presentati anche a sostegno della domanda di annullamento.

[omissis]

Sulla ricevibilità dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento

46

Occorre verificare d’ufficio se i ricorrenti abbiano interesse a invocare i motivi presentati a sostegno della domanda di annullamento ed elencati supra, al punto 43.

47

Infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, un ricorrente non può avere interesse legittimo all’annullamento di una decisione della cui riconferma nei suoi confronti egli è, fin d’ora, già certo e, dall’altro, un motivo di annullamento è irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v. sentenze del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49 e giurisprudenza citata, e del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, C-236/17 P, EU:C:2019:258, punto 93).

48

Così, un ricorrente non può dimostrare un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione sulla base di un motivo determinato nel caso in cui l’istituzione interessata non disponga di alcun margine di valutazione e sia tenuta ad agire come ha fatto. In tale ipotesi di competenza vincolata, l’annullamento della decisione di cui trattasi sulla base di detto mezzo potrebbe dar luogo unicamente alla pronuncia di una nuova decisione identica, nel dispositivo, alla decisione annullata (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 117/81, EU:C:1983:191, punto 7; del 20 maggio 1987, Souna/Commissione, 432/85, EU:C:1987:236, punto 20, e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 192).

49

A fortiori, un ricorrente non dimostra di vantare un interesse a chiedere, sulla base di un determinato motivo, l’annullamento di una decisione di diniego di agire in una data materia laddove l’istituzione di cui trattasi non disponga, in nessun caso, della competenza per agire al riguardo, cosicché l’annullamento di una siffatta decisione sulla base di tale motivo potrebbe portare unicamente all’adozione di una nuova decisione di rifiuto di agire in tale materia.

50

Nella specie, in caso di annullamento della decisione di cui alla lettera dell’11 settembre 2019 sulla base dei motivi elencati supra al punto 43, i ricorrenti potrebbero veder soddisfatte le proprie pretese solo laddove, aderendo all’invito ad agire contenuto nella lettera del 1o agosto 2019, la Commissione adottasse poi, essa stessa, un atto vincolante di mantenimento, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione, della cittadinanza europea di taluni cittadini del Regno Unito.

51

Orbene, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Ne consegue che, come da essa sostenuto, la Commissione può agire solo sulla base delle competenze che le sono attribuite dai Trattati.

52

Occorre quindi verificare se la Commissione sia competente ad agire nel senso auspicato dai ricorrenti.

53

A tal riguardo, indipendentemente dalla questione se il recesso del Regno Unito dall’Unione potesse o meno comportare la perdita della cittadinanza europea da parte di tutti i cittadini del Regno Unito privi, alla data di detto recesso, della cittadinanza di uno Stato membro, occorre constatare che nessuna disposizione dei Trattati o di diritto derivato autorizza la Commissione ad adottare atti vincolanti aventi ad oggetto l’attribuzione della cittadinanza europea a determinate categorie di persone.

54

La mancanza di competenza della Commissione al riguardo trova conferma nel fatto che detta istituzione dispone, in linea di principio, solo di un potere di proposta, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, TUE.

55

Peraltro, pur sostenendo che la Commissione ha competenza per conservare la cittadinanza europea dei cittadini del Regno Unito all’atto del recesso di detto paese dall’Unione, i ricorrenti non citano nessuna disposizione che autorizzi la Commissione ad adottare, essa stessa, atti vincolanti aventi ad oggetto l’attribuzione o il mantenimento della cittadinanza europea a beneficio di determinate categorie di persone. È sì vero che, nel ricorso, i ricorrenti fanno riferimento all’articolo 25, secondo comma, TFUE; tuttavia, basti osservare che la disposizione di cui trattasi conferisce il potere di decisione non alla Commissione, ma al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri.

56

Ciò premesso, è evidente che la Commissione non è competente ad adottare, essa stessa, un atto vincolante che disponga il mantenimento, a decorrere dal recesso del Regno Unito dall’Unione, della cittadinanza europea di determinati cittadini di detto paese.

57

Pertanto, indipendentemente dalla questione se il recesso del Regno Unito dall’Unione potesse o meno comportare la perdita della cittadinanza europea da parte di tutti i cittadini del Regno Unito privi, alla data di detto recesso, della cittadinanza di uno Stato membro, nel caso di specie la Commissione non disponeva di alcuna competenza per adottare un atto vincolante di mantenimento, a decorrere da tale recesso, della cittadinanza dell’Unione di talune categorie di persone ed era pertanto tenuta a rifiutare l’adozione dell’atto richiesto dai ricorrenti.

58

Ne consegue che, in caso di annullamento della decisione contenuta nella lettera dell’11 settembre 2019 sulla base dei motivi elencati supra al punto 43, la Commissione si troverebbe in una situazione di manifesta incompetenza e potrebbe soltanto emanare una nuova decisione di diniego dell’adozione dell’atto chiesto dai ricorrenti. Un siffatto annullamento non potrebbe pertanto soddisfare le domande dei ricorrenti, con la conseguenza che questi ultimi non dimostrano di vantare un interesse legittimo a dedurre i motivi elencati supra al punto 43. Detti motivi devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili.

59

Ciò premesso, la domanda di annullamento, non essendo sostenuta da alcun motivo ricevibile, è anch’essa manifestamente irricevibile.

[omissis]

61

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Harry Shindler e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

 

Lussemburgo, 14 luglio 2020

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A. Kornezov


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( 1 ) L’elenco degli altri ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.

( 2 ) Sono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale reputa utile la pubblicazione.