Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2020 – VDV eTicket Service / Commissione e INEA
(causa T‑516/19)
«Clausola compromissoria – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014‑2020) – Progetto “European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union – ETC” – Convenzione di sovvenzione – Decisione dell’INEA che dichiara inammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto – Errata individuazione della parte convenuta – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è indissociabile – Legittimo affidamento – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1. |
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una lettera emessa dall’INEA relativa al calcolo di una sovvenzione concessa nell’ambito di una convenzione di sovvenzione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256, § 1, 263, 272 e 274 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, §§ 1 e 7) (v. punti 33‑36, 38, 41, 42) |
2. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto assoggettato al diritto nazionale – Applicabilità del diritto nazionale sostanziale – Assoggettamento della convenzione di sovvenzione alle norme del diritto dell’Unione, completato, ove necessario, dal diritto nazionale (Art. 272 TFUE) (v. punti 50, 51) |
3. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione conclusa nell’ambito di un programma specifico di ricerca e innovazione – Rifiuto da parte dell’INEA di considerare come costi ammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto – Domanda di rimborso di tali costi sostenuti – Contestazione del beneficiario riguardante il metodo di calcolo dei costi ammissibili – Abuso di diritto asseritamente commesso dall’INEA – Presupposti – Insussistenza – Invocazione dell’obbligo di diligenza – Portata – Obbligo dell’INEA di verificare la volontà o la possibilità del beneficiario di conformarsi alle condizioni di ammissibilità del contratto – Insussistenza (Artt. 263 e 272 TFUE) (v. punti 52, 54, 56‑60) |
4. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione conclusa nell’ambito di un programma specifico di ricerca e innovazione – Rifiuto da parte dell’INEA di considerare come costi ammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto – Domanda di rimborso di tali costi sostenuti – Contestazione del beneficiario riguardante il metodo di calcolo dei costi ammissibili – Allegazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Invocazione di un’astensione d’intervento al momento dell’abbozzo del progetto di convenzione, al momento della conclusione di tale convenzione e nell’ambito della sua esecuzione – Inammissibilità (Artt. 263 e 272 TFUE) (v. punti 66, 68) |
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far accertare l’illegittimità del mancato riconoscimento, tramite la lettera Ares(2019)3151305 dell’INEA, del 13 maggio 2019, di costi pari a EUR 407443,04 nell’ambito del programma «Orizzonte 2020» e, dall’altro, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della medesima lettera nella parte in cui ha dichiarato inammissibili tali costi per il suddetto importo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. |
2) |
VDV eTicket Service GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |