Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 marzo 2020 – Comité de Douzelage de Houffalize / Commissione e EACEA
(causa T‑236/19)
«Ricorso di annullamento – Programma “L’Europa per i cittadini” (2014‑2020) – Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) – Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA – Candidatura presentata da un’associazione di fatto – Capacità processuale – Assenza di prova dell’esistenza giuridica – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Ricorso di un’associazione di fatto, priva di personalità giuridica e non dotata della necessaria autonomia per agire come entità responsabile nei rapporti giuridici – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 31‑36)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riforma, da un lato, della decisione dell’EACEA, del 25 giugno 2018, che respinge la domanda di sovvenzione del ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014) e, dall’altro, della decisione di esecuzione C (2019) 572 final della Commissione, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). |
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3) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’EACEA. |
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4) |
Il Comité du Douzelage de Houffalize sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’EACEA, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
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5) |
L’EACEA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |