Causa T‑99/19
Nathaniel Magnan
contro
Commissione europea
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2019
«Ricorso per carenza, per risarcimento danni e di annullamento – Libera circolazione dei lavoratori – Libertà professionale – Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Asserita violazione di tale accordo da parte di disposizioni legislative e regolamentari svizzere che disciplinano l’esercizio della professione medica – Domanda di adozione di misure nei confronti della Svizzera e domanda di risarcimento dei danni subiti – Risposta del SEAE – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
Ricorso per carenza – Carenza – Nozione – Inerzia – Omessa adozione di un atto preparatorio – Inclusione – Presupposto – Atto che costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato a concludersi con un atto produttivo di effetti giuridici
(Art. 265 TFUE)
(v. punti 24‑26, 30‑35)
Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone – Attuazione dell’accordo – Asserita violazione – Obbligo di adottare misure unilaterali – Insussistenza
(Art. 17, § 1, TUE; Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone)
(v. punti 48, 50‑57, 64‑66)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto – Necessaria presa in considerazione nell’esame della responsabilità
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 76‑78)
Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità per atto lecito – Principio non riconosciuto in diritto dell’Unione
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 82)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da un medico diretto all’annullamento della decisione con cui la Commissione si rifiuta di adottare misure a seguito dell’asserita violazione di detto accordo – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone)
(v. punti 87, 88)
Sintesi
Nell’ordinanza Magnan/Commissione (causa T‑99/19), emanata il 25 settembre 2019, il Tribunale ha respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, il ricorso con il quale il ricorrente chiedeva, da un lato, di dichiarare che la Commissione europea aveva illegittimamente omesso di adottare misure nei confronti della Confederazione svizzera e, dall’altro, condannare la Commissione a risarcire i danni asseritamente subiti, a causa di una presunta violazione, da parte della Confederazione svizzera, dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea ed i suoi Stati membri (in prosieguo: l’«ALCP») ( 1 ).
Nel 2013, al ricorrente, medico generico di nazionalità francese, veniva negata l’autorizzazione, da parte delle autorità svizzere, ad esercitare la sua professione a carico dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, in applicazione di una «clausola di necessità» ( 2 ), che consente alle autorità competenti di limitare, secondo le necessità, l’ammissione all’esercizio della professione, segnatamente, medica, ad eccezione delle persone che hanno esercitato per almeno tre anni in un istituto svizzero riconosciuto di formazione postuniversitaria. In seguito al rigetto del suo ricorso da parte dei tribunali svizzeri, il ricorrente ha informato la Commissione della sua situazione e, il 22 ottobre 2018, le ha infine inviato una lettera di diffida chiedendo di adottare misure nei confronti della Svizzera per porre fine alla presunta discriminazione nei confronti dei medici cittadini dell'Unione e di risarcire finanziariamente i danni che avrebbe conseguentemente subito a partire dal 2013. Con lettera del 20 dicembre 2018, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha risposto al ricorrente, a nome della Commissione, che, in assenza di un meccanismo per la risoluzione delle controversie in tale accordo, le autorità dell'Unione non disponevano di strumenti per promuovere una soluzione se non vi era accordo tra le parti.
In primo luogo, il Tribunale ha considerato che il ricorso per carenza del ricorrente era manifestamente irricevibile, poiché la situazione del ricorrente non corrispondeva ad alcuna delle ipotesi per le quali l’articolo 265, terzo comma, TFUE conferisce alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di proporre un ricorso per carenza. Infatti, il Tribunale ha statuito, anzitutto, che il ricorrente non era destinatario delle misure che egli aveva invitato la Commissione ad adottare, inoltre, che tali misure non erano idonee, di per sé, a modificare la situazione giuridica del ricorrente sotto il profilo del diritto ad esercitare la sua professione in Svizzera e, infine, che siffatte misure non potevano essere considerate il presupposto necessario di un procedimento che potrebbe condurre ad un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente, ai sensi della giurisprudenza. Per quanto riguarda questa terza ipotesi, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che non esisteva una procedura di composizione delle controversie applicabile all’ALCP, la quale presupponesse l’adozione, ad opera di una delle parti a tale accordo, di misure unilaterali nei confronti dell’altra parte. Dall’altro lato, il Tribunale ha statuito che, in assenza di disposizioni che coinvolgano i singoli nel processo decisionale relativo all’attuazione dell’ALCP, il ricorrente non disponeva di alcun diritto di esigere che la Commissione adotti misure nei confronti della Svizzera per porre fine ad una presunta violazione, da parte di quest’ultima, di detto accordo. Il Tribunale ha precisato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può giustificare che il giudice dell’Unione ecceda le competenze attribuitegli ai sensi dell’articolo 265 TFUE per porre rimedio all’assenza, nell’ALCP di un meccanismo che consenta al ricorrente di adire un giudice sovranazionale della violazione di tale accordo.
In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che, comunque, la domanda per carenza era manifestamente infondata in diritto. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo a carico della Commissione di adottare le misure richieste dal ricorrente, da un lato, in assenza di qualsivoglia disposizione applicabile che imponesse tale obbligo o le conferisse tale facoltà, e, dall’altro, senza il consenso degli Stati membri, parti all’ALCP, e senza autorizzazione esplicita del Consiglio dell’Unione europea. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che un siffatto obbligo rischierebbe di pregiudicare l’attuazione dell’ALCP, visto che le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri devono disporre di un ampio margine discrezionale per operare le necessarie ponderazioni per la composizione delle controversie con la Svizzera relative a tale accordo, e che l’articolo 11 di tale accordo prevede, inoltre, per le persone un diritto di ricorso all’autorità giudiziaria nazionale.
In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che la domanda risarcitoria del ricorrente era, in parte, manifestamente irricevibile, in quanto mirava al versamento, da parte della Commissione, di un a penalità e, in parte, infondata in diritto, in quanto volta al risarcimento del danno subito dal ricorrente a decorrere dal 2013. Infatti, per quanto riguarda quest’ultima domanda, il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli tenuto conto, da un lato, dell’ampio margine discrezionale riconosciuto alle istituzioni e, dall’altro, della circostanza che i singoli non sono coinvolti nel processo decisionale relativo all’attuazione dell’ALCP.
( 1 ) Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
( 2 ) Articolo 55a della legge federale svizzera del 18 marzo 1994 sull’assicurazione sanitaria.