ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
10 dicembre 2019 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Mercato interno – Libertà fondamentali – Regolamento (UE) 2018/1724 – Istituzione di uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – Autorità infrastatale – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑66/19,
Vlaamse Gemeenschap (Belgio),
Vlaams Gewest (Belgio),
rappresentati da T. Eyskens, N. Bonbled e P. Geysens, avvocati,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da I. McDowell, R. van de Westelaken e M. Peternel, in qualità di agenti,
e
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Michoel e O. Segnana, in qualità di agenti,
convenuti,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2018, L 295, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e T. Perišin, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
Il 6 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» [COM(2015) 192 final]. Al punto 4.3.2 di tale comunicazione, intitolato «Pubblica amministrazione in rete», la Commissione osserva che le «possibilità di contatto tra pubblica amministrazione e cittadini/imprese sono frammentarie e incomplete» e che «[s]i potrebbe rispondere meglio alle esigenze che imprese e cittadini incontrano nelle attività transfrontaliere sviluppando le infrastrutture dei servizi digitali del Meccanismo per collegare l’Europa e ampliando e integrando i portali, reti, servizi e sistemi europei esistenti (…) per convogliarli [in uno] “sportello digitale unico”». |
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2 |
La Commissione si è quindi impegnata a presentare un nuovo piano d’azione per l’e-Government 2016‑2020 che prevedrebbe, in particolare, di «amplia[re] e integra[re] i portali europei e nazionali» per convogliarli gradualmente nello sportello digitale unico in questione. |
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3 |
Inoltre, il 28 ottobre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» [COM(2015) 550 final]. Con tale comunicazione, la Commissione ha stabilito la propria strategia per il mercato unico. |
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4 |
In tale contesto, la Commissione ha elaborato una proposta legislativa da cui ha avuto origine l’adozione del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2018, L 295, pag. 1). |
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5 |
Ai sensi del suo considerando 4, il regolamento 2018/1724 offre ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti nel mercato interno. Pertanto, lo sportello istituito in forza di tale regolamento potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza delle norme e regolamentazioni relative a diversi eventi professionali e personali, in ambiti quali i viaggi, il pensionamento, l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria, i diritti dei consumatori e della famiglia. |
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6 |
Ai sensi del suo considerando 6, il regolamento 2018/1724 persegue i tre obiettivi di ridurre l’onere amministrativo per i cittadini e per le imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti relativi al mercato interno, compresa la libera circolazione dei cittadini, in piena conformità con le norme e le procedure nazionali, di eliminare la discriminazione e di garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. |
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7 |
Ai sensi del considerando 7 del regolamento 2018/1724, per consentire ai cittadini e alle imprese dell’Unione europea di esercitare il diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l’Unione dovrebbe adottare misure specifiche non discriminatorie che consentano ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni sufficientemente complete e affidabili sui loro diritti a norma del diritto dell’Unione e sulle norme e procedure nazionali che devono rispettare in caso di trasferimento, soggiorno, studio ovvero svolgimento o creazione di attività commerciali in un altro Stato membro. |
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8 |
Orbene, come indica il considerando 9 del regolamento 2018/1724, i cittadini e le imprese provenienti da altri Stati membri possono trovarsi in una situazione di svantaggio a causa della loro mancanza di conoscenza delle norme e dei sistemi amministrativi nazionali, delle differenti lingue utilizzate e della lontananza geografica dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso dal proprio. Secondo il medesimo considerando, il modo più efficiente per ridurre tali ostacoli al mercato interno è offrire agli utenti transfrontalieri e non transfrontalieri la possibilità di accedere alle informazioni in linea in una lingua che sono in grado di comprendere per consentire loro di espletare interamente in linea le procedure necessarie per conformarsi alle norme nazionali e fornire loro assistenza nei casi in cui le norme e le procedure non siano sufficientemente chiare o qualora incontrino ostacoli all’esercizio dei loro diritti. |
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9 |
Pertanto, ai sensi del suo considerando 12, il regolamento 2018/1724 ha per oggetto l’istituzione di uno sportello digitale unico che funga da punto di ingresso unico mediante il quale i cittadini e le imprese possano accedere alle informazioni sulle norme e sui requisiti che devono soddisfare in virtù del diritto dell’Unione o nazionale. |
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10 |
In tale contesto, il considerando 35 del regolamento 2018/1724 stabilisce che l’accessibilità delle informazioni per gli utenti transfrontalieri può essere migliorata sostanzialmente mettendo a disposizione tali informazioni in un’altra lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. |
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11 |
L’articolo 2 del regolamento 2018/1724 prevede quanto segue: «1. Conformemente al presente regolamento la Commissione e gli Stati membri istituiscono uno sportello digitale unico (“sportello”). Lo sportello è composto da un’interfaccia utenti comune gestita dalla Commissione (“interfaccia utenti comune”), integrata nel portale “La tua Europa”, che fornisce accesso ai pertinenti siti web dell’Unione e nazionali. 2. Lo sportello dà accesso a:
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12 |
In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1724, gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento (v. precedente punto 11). |
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13 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2018/1724, «[c]iascuno Stato membro provvede affinché gli utenti possano accedere alle procedure di cui all’allegato II ed espletarle interamente in linea, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato». |
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14 |
Gli articoli da 9 a 11 del regolamento 2018/1724 prevedono una serie di requisiti di qualità delle informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4 del regolamento 2018/1724 per un’informazione quanto più precisa possibile riguardo all’esercizio dei diritti e all’avvio delle procedure di cui agli allegati I e II del medesimo regolamento, come il diritto di viaggiare, lavorare, soggiornare, studiare o avviare un’impresa in un altro Stato membro o di rivolgere all’amministrazione domande relative alla residenza, agli studi o alla vita professionale. |
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15 |
In tale contesto, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2018/1724 prevedono che gli Stati membri rendono le informazioni di cui trattasi accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. |
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16 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1724, per quanto attiene alle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, gli Stati membri assicurano che gli utenti possano consultare istruzioni per completare la procedura di cui trattasi almeno in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. |
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17 |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2018/1724, qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui agli articoli da 9 a 11, e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, tale Stato membro richiede alla Commissione di fornire le traduzioni in tale lingua, entro i limiti del bilancio disponibile a tal fine. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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18 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2019, la Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga, Belgio) e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio), ricorrenti, hanno proposto il ricorso in esame. |
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19 |
Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 26 aprile e il 29 aprile 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni relative a tali eccezioni di irricevibilità l’11 giugno 2019. |
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20 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2019, la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio. |
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21 |
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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22 |
Il Parlamento e il Consiglio chiedono che il Tribunale voglia:
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In diritto
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23 |
Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché il Parlamento e il Consiglio hanno chiesto che si statuisca sulla ricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento. |
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24 |
Il Parlamento e il Consiglio affermano che i ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento 2018/724, sicché non sono legittimati ad agire per ottenere l’annullamento di quest’ultimo. |
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25 |
Va rilevato, da un lato, che i ricorrenti sono enti regionali belgi. Dall’altro, come risulta dai suoi visti primo e quinto, il regolamento 2018/1724 è stato adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE e, di conseguenza, secondo la procedura legislativa ordinaria ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 1, e dell’articolo 294 TFUE. |
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26 |
Ne consegue che, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto enti infrastatali, i ricorrenti sono legittimati ad agire per ottenere l’annullamento del regolamento 2018/1724 purché quest’ultimo li riguardi direttamente e individualmente ai sensi di tale disposizione. Infatti, il ricorso di un ente regionale o locale non può essere assimilato al ricorso di uno Stato membro poiché la nozione di Stato membro, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri. Tale nozione non può estendersi agli esecutivi di regioni o di altri enti infrastatali, senza pregiudicare l’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato (v., in tal senso, ordinanza del 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Consiglio, C‑444/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:733, punti 31 e 33 e giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
Peraltro, da una costante giurisprudenza risulta che norme costituzionali nazionali attributive di competenza non possono determinare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la legittimazione ad agire degli enti regionali (v. ordinanza del 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Consiglio, C‑444/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:733, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il mero fatto che un’autorità regionale sia titolare di alcune competenze nella materia interessata dall’atto da essa impugnato non le conferisce legittimazione ad agire se l’atto di cui trattasi non la riguarda direttamente o, se del caso, individualmente. |
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28 |
Poiché il Parlamento e il Consiglio eccepiscono l’irricevibilità del ricorso in assenza di incidenza individuale nei confronti dei ricorrenti, occorre valutare se il ricorso sia ricevibile alla luce di tale condizione. |
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29 |
In proposito, va rilevato che la condizione, come prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo la quale le persone fisiche o giuridiche diverse dai destinatari di un atto devono essere individualmente interessate da quest’ultimo, richiede che la misura contestata le tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità, e quindi le identifichi alla stessa stregua dei destinatari di tale atto (v. ordinanza del 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Consiglio, C‑444/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:733, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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30 |
Nel caso di specie, dai punti 29, 35, 52, 57 e 72 del ricorso emerge che i ricorrenti, pur chiedendo formalmente l’annullamento in toto del regolamento 2018/1724, concentrano i propri argomenti sull’asserita illegittimità da cui sarebbero viziate le disposizioni di quest’ultimo in forza delle quali gli Stati membri sono obbligati a rendere alcune informazioni accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri (v. precedenti punti 15 e 16). |
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31 |
Correlativamente, dai punti 20 e 22 del ricorso risulta che i ricorrenti affermano di essere legittimati ad agire per ottenere l’annullamento del regolamento 2018/1724 facendo riferimento agli effetti che avrebbero sulle loro competenze le disposizioni di quest’ultimo aventi ad oggetto l’imposizione degli obblighi menzionati al precedente punto 30. |
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32 |
Di conseguenza, si deve valutare se i ricorrenti siano toccati individualmente, nel senso illustrato al precedente punto 29, dall’articolo 9, paragrafo 2, dall’articolo 10, paragrafo 4, dall’articolo 11, paragrafo 2, e dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1724. |
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33 |
In proposito, i ricorrenti sostengono che le disposizioni in parola rimettono in discussione le politiche attuate in forza di numerosi atti di cui sono autrici e che mirano a confermare o ad attuare l’uso esclusivo del neerlandese nelle comunicazioni tra essi ed il pubblico. In tal modo, le disposizioni citate al precedente punto 32, nella parte in cui determinerebbero l’uso di una lingua diversa dal neerlandese nei rapporti dei ricorrenti con gli amministrati, impedirebbero ai ricorrenti di esercitare le proprie competenze come desiderano e li obbligherebbero perfino ad esercitarle in contrasto con la normativa applicabile, alcuni aspetti della quale avrebbero portata costituzionale. |
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34 |
Inoltre, le disposizioni citate al precedente punto 32 pregiudicherebbero l’effettività della politica di integrazione civica predisposta dai ricorrenti, secondo la quale gli stranieri che si stabiliscono nelle Fiandre (Belgio) sono incoraggiati ad imparare il neerlandese. |
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35 |
I ricorrenti aggiungono che la loro legittimazione ad agire discende dalla divisione del Regno del Belgio in regioni linguistiche e dalla ripartizione delle competenze in materia linguistica previste dalla Costituzione belga, così elaborata nel contesto di un «conflitto linguistico» non rilevato in altri Stati membri. |
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36 |
In primo luogo, occorre rilevare che l’obbligo stabilito in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1724 di assicurare che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento (v. precedenti punti 11 e 12) grava indistintamente su tutti gli Stati membri. |
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37 |
In secondo luogo, analogamente, dall’articolo 9, paragrafo 2, dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2018/1724 risulta che l’obbligo di rendere le informazioni di cui trattasi accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri grava senza alcuna eccezione su tutte le autorità nazionali competenti in materia. Ciò vale altresì per l’obbligo di riconoscere agli utenti, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, la possibilità di consultare istruzioni per completare le procedure contemplate all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo, almeno in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. |
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38 |
Ne consegue che qualsiasi autorità nazionale competente ad attuare le norme stabilite dal regolamento 2018/1724 è toccata da quest’ultimo alla stessa stregua dei ricorrenti, nella loro qualità di autorità dotate di tali competenze in virtù del diritto belga. |
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39 |
In proposito, è vero che un’autorità infrastatale può essere ritenuta individualmente interessata da un atto dell’Unione allorché quest’ultimo pregiudica un atto che promana da essa e le impedisce, così, di esercitare a suo piacimento le competenze proprie attribuitele dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2005, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, T‑366/03 e T‑235/04, EU:T:2005:347, punto 28). |
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40 |
Tuttavia, alla luce della definizione di incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. precedente punto 29), tali circostanze possono dimostrare una simile incidenza nei confronti dell’autorità infrastatale soltanto in un contesto nel quale l’atto controverso abbia per scopo esclusivo l’esercizio della competenza dell’Unione con riferimento ad uno specifico atto adottato da detta autorità (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione, T‑214/95, EU:T:1998:77, punti 17 e 29; del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑346/99 a T‑348/99, EU:T:2002:259, punti 14 e 37, e del 5 ottobre 2005, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, T‑366/03 e T‑235/04, EU:T:2005:347, punti da 11 a 14 e da 27 a 30). |
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41 |
Orbene, il regolamento 2018/1724 è stato adottato nell’ambito delle competenze dell’Unione volte a conseguire gli obiettivi descritti agli articoli 21 e 114 TFUE, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno facilitando le condizioni di esercizio dei conseguenti diritti. In tale contesto, come risulta dalle disposizioni menzionate ai precedenti punti 36 e 37, il regolamento 2018/1724 riguarda la messa a disposizione, da parte degli Stati membri, di alcune informazioni essenziali ai fini dell’esercizio dei diritti di libera circolazione e di soggiorno che derivano ai cittadini da talune disposizioni del diritto dell’Unione. L’adozione del regolamento in parola non ha dunque per scopo l’esercizio della competenza dell’Unione con riferimento a specifici atti adottati dai ricorrenti riguardanti l’uso del neerlandese nei rapporti tra l’amministrazione e i cittadini. |
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42 |
Inoltre, un approccio in base al quale qualsiasi interferenza tra l’ambito di applicazione di un atto dell’Unione e quello di atti adottati da un’autorità infrastatale implica che quest’ultima è un soggetto toccato individualmente dall’atto dell’Unione farebbe assurgere praticamente le autorità infrastatali in tal modo interessate al rango degli Stati membri destinatari degli atti dell’Unione. Così facendo, un tale approccio metterebbe in discussione l’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato (v. precedente punto 26), sicché, contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, esso non può essere adottato. |
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43 |
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, ad avviso dei ricorrenti, la normativa belga relativa all’uso delle lingue in materia amministrativa sarebbe il risultato di una serie di compromessi raggiunti al termine di un lungo periodo di difficili negoziazioni, che oggi troverebbero parziale espressione nella Costituzione di detto Stato membro. Infatti, come illustrato al precedente punto 27, la distribuzione delle competenze ai sensi delle norme costituzionali nazionali attributive di competenza non può determinare la legittimazione ad agire degli enti infrastatali. |
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44 |
Infine, si deve ricordare che i motivi dedotti dai ricorrenti vertono esclusivamente sulle asserite illegittimità da cui sarebbero viziati l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1724. Inoltre, i ricorrenti affermano di essere legittimati ad agire per ottenere l’annullamento del regolamento 2018/1724 facendo esclusivo riferimento agli effetti che le disposizioni in parola avrebbero sulle loro competenze (v. precedenti punti 30 e 31). |
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45 |
Ciò premesso, si deve rilevare che, come fatto valere dal Parlamento e dal Consiglio, il regolamento 2018/1724 non riguarda individualmente i ricorrenti, con la conseguenza che il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
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46 |
Conformemente all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto in quanto irricevibile in toto, non occorre statuire sull’istanza di intervento della Commissione, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura. |
Sulle spese
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47 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente alle domande di questi ultimi. |
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48 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se, come nel caso di specie, la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, le spese dell’istante e delle parti principali relative all’istanza di intervento sono compensate. Atteso che l’istanza di intervento non è stata notificata alle parti principali e che, pertanto, queste ultime non sono state poste in condizione di sostenere spese, si deve considerare che la Commissione sopporterà le proprie spese in proposito. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 10 dicembre 2019 Il cancelliere E. Coulon La presidente M.J. Costeira |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.