6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/25


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — HB / BEI

(Causa T-757/19)

(2020/C 222/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 giugno 2019, che respinge la denuncia della ricorrente per molestie psicologiche;

condannare la convenuta al pagamento di un importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento per danno morale, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della pronuncia;

condannare la convenuta al pagamento di un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento per perdita di chance, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a che le proprie questioni siano trattate in modo imparziale, equo e rigoroso, e su un difetto di motivazione, in quanto (i) il comitato che ha indagato sulle sue allegazioni di molestie e intimidazione (a) non avrebbe gestito il caso in modo imparziale, equo e rigoroso, mostrando o dando l’impressione parzialità verso i presunti molestatori e snaturando o non tenendo in conto fatti e prove, (b) non avrebbe fornito una motivazione, e (ii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI avrebbe reso la decisione impugnata affetta dai medesimi vizi.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione e sulla violazione del codice di condotta della BEI e della sua politica in materia di dignità sul luogo di lavoro, in quanto (i) la condotta dei presunti molestatori nei confronti della ricorrente sarebbe consistita in atti verbali e scritti, sarebbe stata inappropriata, sarebbe perdurata, sarebbe stata ripetuta e umiliante (ii) non qualificando gli atti in questione, singolarmente e nel loro complesso, come molestia psicologica, il comitato sarebbe incorso in un errore di valutazione dei fatti e avrebbe violato il codice di condotta del personale e la politica in materia di dignità sul luogo di lavoro e (iii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse stata vittima di molestie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e della riservatezza, in quanto (i) alla ricorrente non sarebbe stata data l’opportunità di presentare le proprie osservazioni circa (a) il contenuto delle dichiarazioni rese dai presunti molestatori e dai testimoni dinanzi al comitato o (b) gli altri documenti usati dal comitato nella sua relazione per formulare raccomandazioni al presidente della Banca, e (ii) il comitato avrebbe adottato le proprie conclusioni e le avrebbe condivise con terzi prima di dare l’opportunità alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito, ossia prima che esso avesse asseritamente ultimato la propria relazione, e (iii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI ha reso la decisione impugnata affetta dai medesimi vizi.

A sostegno della sua richiesta di risarcimento danni, la ricorrente sostiene:

di aver subìto un danno morale che non può essere riparato dall’annullamento della decisione impugnata;

che respingendo illegittimamente la sua domanda di conciliazione, la convenuta l’ha privata della possibilità di risolvere la questione in via amichevole e di evitare un procedimento dinanzi al Tribunale.