13.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/41


Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Cobham e Lockman Investments/Commissione

(Causa T-713/19)

(2020/C 10/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cobham plc (Wimborne, Regno Unito), e Lockman Investments Ltd (Wimborne) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;

condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d’imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d’imposta di cui al capo 5 della stessa legge.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea di non discriminazione o di parità.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio che non era applicabile ratione temporis.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).