25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/97


Ricorso proposto il 2 ottobre 2019 – Índico/Commissione

(Causa T-672/19)

(2019/C 399/115)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Companhia de Seguros Índico SA (Maputo, Mozambico) (rappresentanti: avv.ti R. Oliveira e J. Schmid Moura)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata adottata dalla Commissione europea il 18 luglio 2019; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona fede e sull’abuso di diritto.

 

L'attivazione da parte dell’Ufficio dell’ordinatore nazionale per la cooperazione tra la Repubblica del Mozambico e l’Unione europea (in prosieguo: il «GON») delle garanzie emesse dalla ricorrente, che è all’origine della presente controversia e che alla fine ha portato all'adozione della decisione della Commissione oggetto del presente ricorso, viola manifestamente il principio di buona fede e costituisce un chiaro abuso di diritto. Il mancato pagamento delle garanzie da parte della ricorrente, azionate illegittimamente dal GON, ha indotto la Commissione europea ad adottare la decisione impugnata, nella quale la ricorrente viene esclusa per un periodo di tre anni dalla partecipazione alle procedure di gara pubblica disciplinate dal regolamento (UE) n. 2018/1877 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio o dall’essere selezionata per l'esecuzione di fondi dell'Unione a causa di presunti gravi errori in materia professionale e presunte significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio generale dell'Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio:

 

La decisione impugnata deve essere annullata perché la Commissione europea ha commesso errori manifesti nella sua «qualificazione giuridica preliminare» del comportamento della ricorrente, in quanto:

la condotta della ricorrente non può essere qualificata come «grave errore in materia professionale» ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

la condotta della ricorrente non può essere qualificata come «significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio» ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio:

 

La decisione impugnata deve essere annullata perché la Commissione europea non ha rispettato il principio di proporzionalità, e, in tale misura, l'esclusione della ricorrente è sproporzionata.