25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/87


Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

(Causa T-655/19)

(2019/C 399/106)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Slater, Solicitor, G. Carnazza e D. Fosselard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione, per la parte che le riguarda

Condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, nonché degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), e degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18)

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha sanato il vizio procedurale censurato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti e Alfa Acciai/Commissione (cause riunite C-86/15 P e C-87/15 P, EU:C:2017:717), a seguito della quale la Commissione ha adottato la Decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e violazione dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché violazione dell’articolo 296 TFUE

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha ritenuto di non essere competente a valutare la possibile violazione del principio della durata ragionevole del procedimento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e erronea interpretazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli articolo 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha di fatto violato il principio della durata ragionevole del procedimento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, erronea e contraddittoria motivazione e manifesto errore di valutazione

Si fa valere a questo riguardo che la riadozione della Decisione impugnata viene motivata dalla Commissione in virtù di un preteso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, che tuttavia appare carente ed è altresi affetto da numerosi errori di fatto.