25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/87 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione
(Causa T-655/19)
(2019/C 399/106)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Slater, Solicitor, G. Carnazza e D. Fosselard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione, per la parte che le riguarda |
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Condannare la Commissione alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, nonché degli articoli 14 e 27, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), e degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18)
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e violazione dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché violazione dell’articolo 296 TFUE
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione e erronea interpretazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli articolo 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, erronea e contraddittoria motivazione e manifesto errore di valutazione
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