2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 406/34


Ricorso proposto il 23 settembre 2019 – DD/FRA

(Causa T-632/19)

(2019/C 406/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

concedere alla parte ricorrente il risarcimento del danno morale subito, stimato ex aequo et bono, pari a EUR 100 000;

annullare la decisione del direttore dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 novembre 2018, che respinge la domanda della parte ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari;

all’occorrenza, annullare la decisione del direttore della FRA del 12 giugno 2019, che respinge il reclamo presentato della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, avverso la summenzionata decisione del 19 novembre 2018;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha ascoltato la parte ricorrente e non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX allo statuto dei funzionari in seguito alla sentenza dell’8 ottobre 2015 del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14, DD/Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (EU:F:2015:118).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’indagine amministrativa e il procedimento disciplinare iniziale sono stati avviati in modo irregolare.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di risarcire la parte ricorrente riguardo al danno morale risultante dalla decisione che infligge una nota di biasimo annullata dal Tribunale della funzione pubblica nella summenzionata sentenza.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha omesso di attuare la summenzionata sentenza del Tribunale della funzione pubblica e di svolgere il procedimento predisciplinare entro un periodo di tempo ragionevole e con la debita diligenza.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’avvio e lo svolgimento dell’indagine amministrativa ha violato il regolamento (CE) n. 45/2001, lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il diritto alla vita privata (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe ripetutamente effettuato dichiarazioni infondate, diffamatorie e offensive riguardo alla parte ricorrente che equivalgono a violazioni del principio dell’autorità di cosa giudicata, della presunzione di innocenza e del dovere di sollecitudine.