28.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 363/32


Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Iniziativa dei cittadini - Diritto dell’Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole/Commissione

(Causa T-611/19)

(2019/C 363/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iniziativa dei cittadini – Diritto dell’Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole (Spagna) (rappresentanti: G. Boye, I. Elbal Sánchez, E. Valcuende Sillero e I. González Martínez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2019/1182 della Commissione, del 3 luglio 2019, con la quale si rifiuta la registrazione dell’iniziativa dei cittadini «Diritto dell’Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole».

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è rivolto avverso la decisione della Commissione contraria all’iniziativa summenzionata, nei limiti in cui si chiedeva alla Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione in relazione alle seguenti materie: principi di legalità e di certezza del diritto, indipendenza e imparzialità dei giudici, separazione dei poteri, libertà di riunione, libertà di espressione, diritto ad elezioni libere, diritto alla libertà e diritto alla parità di trattamento.

Secondo la decisione impugnata, le azioni proposte nell’iniziativa esulavano dalla competenza della Commissione a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti essenziali del procedimento.

Al riguardo il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, secondo cui gli atti giuridici delle istituzioni dell’Unione europea devono indicare le motivazioni su cui si fondano, e l’articolo 4, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (1), in base al quale la Commissione, qualora rifiuti di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini, informa gli organizzatori «dei motivi di tale rifiuto».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del trattato e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione.

Il ricorrente sostiene al riguardo che la decisione di rifiuto impugnata viola l’articolo 11 TUE, l’articolo 24, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento summenzionato, che attua dette disposizioni del trattato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla natura delle azioni proposte nell’iniziativa dei cittadini.

Il ricorrente fa valere al riguardo che nessuna delle materie trattate nell’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dall’ambito dei poteri della Commissione di proporre un atto legislativo dell’Unione al fine di attuare i trattati.

4.

Quarto motivo, relativo all’inquadramento dell’iniziativa dei cittadini proposta nel quadro giuridico dell’Unione europea.

Il ricorrente sostiene al riguardo che dalla formulazione dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, così come dal tenore dell’iniziativa oggetto della controversia, discende che, nel caso in esame, sono soddisfatti tutti i requisiti prescritti dal regolamento applicabile e, pertanto, l’iniziativa avrebbe dovuto essere registrata.


(1)  GU 2011, L 65, pag. 1.