11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/62


Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Oltchim/Commissione

(Causa T-565/19)

(2019/C 383/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oltchim SA (Râmnicu Vâlcea, Romania) (rappresentanti: C. Arhold, L.-A. Bondoc e S. Petrisor, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e gli articoli da 3 a 7 della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.36086 (2016/C)(ex 2016/NN), attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA (1);

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla mancata riscossione dei crediti da parte dell’Autorità rumena per la gestione degli attivi dello Stato, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che tale misura ha comportato un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, relativo alla suddetta misura di mancato recupero dei crediti, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di fornire, in violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, una motivazione sufficiente in ordine alla classificazione di tale misura come aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, relativo alla presunta concessione di un aiuto tramite la fornitura continuativa di elettricità alla ricorrente e l’ulteriore accumulo di debiti da parte di un terzo dopo il tentativo fallito di privatizzazione della ricorrente, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che la misura ha comportato un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, relativo alla suddetta misura di fornitura continuativa di elettricità e all’accumulo di debiti da parte di un terzo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

5.

Quinto motivo, relativo alla parziale cancellazione del debito previsto dal piano di ristrutturazione approvato dai creditori della ricorrente, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’avere deciso che la cancellazione del debito costituiva un trasferimento di risorse statali, nei limiti in cui era coinvolta un’impresa privata terza.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la suddetta cancellazione del debito non era imputabile allo Stato nei limiti in cui riguardava le imprese pubbliche coinvolte.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la suddetta cancellazione del debito aveva soddisfatto il criterio dell’operatore in economia di mercato, dal momento che i creditori privati più importanti avevano votato a favore del piano di ristrutturazione (pari passu), che il piano di ristrutturazione era economicamente più favorevole per i creditori pubblici rispetto allo scenario della liquidazione, e che in base al piano di ristrutturazione riveduto l’impresa era stata effettivamente venduta in lotti di attivi – uno scenario che la Commissione aveva contemplato come l’opzione migliore nella sua decisione.

8.

Ottavo motivo, relativo alla misura di parziale annullamento del debito, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

9.

Nono motivo, relativo alla misura di parziale cancellazione del debito, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché il regolamento di procedura (2), ordinando il recupero dell’importo totale del debito oggetto di cancellazione nonostante fosse chiaro – persino in base ai calcoli (errati) della convenuta relativi allo scenario ipotetico migliore – che i creditori pubblici non potevano conseguire molto di più di quanto avevano effettivamente conseguito in base al piano di ristrutturazione riveduto.


(1)  GU 2019 L 181, pag. 13.

(2)  2La versione di tale atto citata nel ricorso è il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1)