23.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/31


Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Spagna/Commissione

(Causa T-554/19)

(2019/C 319/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso generale e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è proposto contro il bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1. Diritto della concorrenza, 2. Diritto finanziario, 3. Diritto dell’Unione economica e monetaria, 4. Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE, 5. Protezione delle monete in euro contro la falsificazione (1).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento 1/58 (2), 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, limitando il regime di comunicazione tra EPSO e il candidato, da effettuarsi unicamente in inglese, francese, tedesco o italiano, e limitando le lingue che possono essere utilizzate per compilare la sezione del Talent Screener (selezione in base ai titoli) dell’atto di candidatura.

2.

Violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e degli articoli 27 e 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, allorché limita indebitamente la scelta della seconda lingua soltanto a quattro lingue (il francese, l’inglese, il tedesco e l’italiano), escludendo le altre lingue officiali dell’Unione europea.

3.

La scelta dell’inglese, del francese, del tedesco e dell’italiano costituisce una scelta arbitraria che determina una discriminazione fondata sulla lingua, contraria all’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e agli articoli 27 e 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari.

4.

Il fatto che il bando di concorso generale non specifichi esplicitamente che la lingua 1 dev’essere la lingua che i candidati devono conoscere almeno al livello C1 determina una duplice discriminazione, fondata sulla cittadinanza nonché sulla lingua «parlata», sicché risultano violati l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, l’articolo 27 e l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari.


(1)  GU 2019, C 191 A, pag. 1.

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385).