9.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/63


Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — DE/Parlamento

(Causa T-505/19)

(2019/C 305/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DE (rappresentante: T. Oeyen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 ottobre 2018 che rifiuta di concedergli un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati per surrogazione;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

Omettendo di concedere al ricorrente diritti al congedo di nascita che siano equivalenti al congedo di maternità e/o al congedo di adozione, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali del ricorrente alla parità di protezione e alla non discriminazione, sanciti nell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nell’articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’UE. Poiché gli omosessuali sono la categoria predominante tra i genitori che utilizzano la surrogazione, essi sono pregiudicati in modo sproporzionato dall’interpretazione, adottata dal Parlamento, delle disposizioni inerenti al congedo di nascita dello Statuto dei funzionari dell’UE come risultante dalla decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela della vita familiare del ricorrente.

Omettendo di concedere al ricorrente un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati, equivalente al congedo di maternità e/o adozione, la decisione impugnata viola l’articolo 8 CEDU, che tutela il diritto del ricorrente alla vita familiare, in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di buona amministrazione.

Si afferma in particolare che il convenuto, in primo luogo, avrebbe negato al ricorrente il diritto di essere sentito e, in secondo luogo, avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione per la sua decisione.

4.

Quarto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità relativa alle disposizioni sul congedo speciale dello Statuto dei funzionari dell’UE come interpretate dal convenuto nella decisione impugnata.

Per le stesse ragioni enunciate nei motivi di ricorso dal primo al terzo di cui sopra, si afferma che l’interpretazione fornita dal convenuto dell’articolo 57 dello Statuto dei funzionari, in combinato disposto con l’articolo 6 dell’allegato V dello Statuto, come risultante dalla decisione impugnata, ai sensi della quale i funzionari o gli altri agenti del Parlamento europeo che diventano genitori tramite surrogazione non hanno diritto al congedo speciale equivalente a quello di maternità e/o adozione, è illegittima.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore di diritto e sulla falsa applicazione dell’articolo 6 dell’allegato 2 dello Statuto dei funzionari e delle norme interne del Parlamento europeo relative ai congedi.

Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il ricorrente non abbia diritto al congedo di nascita equivalente a quello concesso per maternità o adozione, il ricorrente fa valere che, in qualità di padre di gemelli, ha diritto a un congedo di 20 giorni. Tale diritto si applica indipendentemente dal meccanismo giuridico mediante il quale il ricorrente ha ottenuto la responsabilità genitoriale.