26.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/64


Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Romania/Commissione

(Causa T-495/19)

(2019/C 288/79)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canțăr, E. Gane e R. Hațieganu, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d’iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»,

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 211/2011 in relazione alle competenze UE stabilite dai trattati dell’Unione

La Romania ritiene che non sussista un fondamento giuridico nei trattati che consentirebbe alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione nel senso auspicato dagli organizzatori della proposta «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali». detta proposta esula manifestamente dalla competenza dell’istituzione dell’Unione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n.211/2011.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

La Romania ritiene che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non possa essere limitato all’informare gli organizzatori in relazione agli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n.211/2011 — motivi del rifiuto di registrazione e tutti i possibili ricorsi a loro disposizione.

In tale contesto, la Romania ritiene che la motivazione della decisione (UE) 2019/721 sia manifestamente insufficiente. Una motivazione manifestamente insufficiente è tale da impedire alle persone interessate di conoscere quanto addotto per la registrazione della proposta d’iniziativa e di reagire di conseguenza, e che il Tribunale UE eserciti il proprio controllo sulla legittimità della decisione.