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30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/59 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB
(Causa T-480/19)
(2019/C 328/69)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), nonché il relativo allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per insufficiente motivazione della decisione impugnata
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2. |
Secondo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato, ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per omessa audizione della ricorrente
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3. |
Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, per mancanza di controlli sulla decisione impugnata
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4. |
Quarto motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, per applicazione del moltiplicatore per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme)
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5. |
Quinto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, per applicazione del fattore di correzione per il rischio
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6. |
Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché del relativo allegato I
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(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).