30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/59


Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-480/19)

(2019/C 328/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), nonché il relativo allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per insufficiente motivazione della decisione impugnata

Il Comitato convenuto avrebbe violato l’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e l’allegato sarebbe costituito da un mero complesso di cifre dal quale non emergerebbe la benché minima indicazione sulle modalità e sulle considerazioni del convenuto nel calcolare il contributo della ricorrente. La decisione impugnata non ottempererebbe in alcun modo all’accresciuto obbligo di motivazione. La violazione dell’obbligo di motivazione sarebbe inoltre sostanziale, poiché inciderebbe sul contenuto della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato, ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per omessa audizione della ricorrente

Il Comitato convenuto avrebbe altresì violato il diritto processuale fondamentale della ricorrente di essere ascoltata, in quanto avrebbe adottato l’atto normativo che la pregiudica senza averla prima ascoltata. La violazione del diritto di essere ascoltato sarebbe sostanziale, in quanto eventuali osservazioni formulate dalla ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata avrebbero potuto portare ad una decisione di calcolo di contenuto differente.

3.

Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, per mancanza di controlli sulla decisione impugnata

Il Comitato convenuto avrebbe violato il diritto fondamentale della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione impugnata sarebbe praticamente impossibile. Il convenuto avrebbe inoltre omesso di garantire nella maniera più ampia possibile l’osservanza del principio del contraddittorio, al fine di consentire alla ricorrente di contestare la motivazione sulla quale sarebbe fondata la decisione impugnata e, pertanto, di difendersi effettivamente.

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, per applicazione del moltiplicatore per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme)

Il Comitato convenuto avrebbe violato l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, l’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato 2015/63, gli articoli 16 e 20 della Carta, nonché il principio di proporzionalità, non avendo applicato pienamente alla ricorrente l’indicatore IPS. L’effetto protettivo di un sistema di tutela istituzionale sussisterebbe per tutti gli istituti membri in via generale e allo stesso modo. Una differenziazione tra gli istituti al livello dell’indicatore IPS sarebbe contraria a tale sistema e arbitraria. Anche la classificazione della ricorrente nel gruppo degli istituti con il profilo di rischio più elevato sarebbe palesemente ingiustificata e arbitraria.

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, per applicazione del fattore di correzione per il rischio

Il Comitato convenuto avrebbe del pari violato la libertà di impresa della ricorrente e il principio di proporzionalità, in quanto avrebbe determinato fattori di correzione per il rischio non conformi al profilo di rischio della ricorrente, che sarebbe mediamente buono rispetto ad altri istituti soggetti all’obbligo dei contributi. Nel caso della ricorrente, il rischio di diventare un caso di risoluzione e, per questo, di dover utilizzare risorse del Fondo di risoluzione unico (SRF) sarebbe molto basso. Prendere in considerazione tale probabilità sarebbe proprio compito e finalità del fattore di correzione per il rischio, che dovrebbe riflettere adeguatamente il rischio individuale.

6.

Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché del relativo allegato I

Infine, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata anche per il motivo che gli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 e il relativo allegato I violerebbero il [diritto] a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio della certezza del diritto. Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la ricorrente potrebbe far valere, in via incidentale, che la base giuridica della decisione impugnata sia contraria al diritto dell’Unione di rango superiore. L’articolo 277 TFUE darebbe espressione al principio generale secondo cui l’illegittimità di una base giuridica incide sulla decisione individuale adottata conformemente a tale base giuridica.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).