12.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/52


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Iccrea Banca/CRU

(Causa T-400/19)

(2019/C 270/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta avvocati,

Convenuta: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

A)

In via principale:

annullare la decisione del Comitato Unico di Risoluzione n. SRB/ES/SRF/2019/10 del 16 aprile 2019 e, ove occorrer possa, i relativi allegati, nonché tutte le eventuali ulteriori decisioni del Comitato Unico di Risoluzione, ancorché non conosciute, che hanno costituito il fondamento dei provvedimenti della Banca d’Italia prot. N. 0543938/19 del 24 aprile 2019 e prot. N. 0733800/19 del 7 giugno 2019;

risarcire a ICCREA Banca il danno cagionatole, consistente nei maggiori esborsi versati, dal Comitato Unico di Risoluzione, nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente.

B)

In via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle domande principali:

dichiarare l’invalidità dell’art. 5, paragrafo 1), lett. a) e lettera f) del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (1), per contrasto con i principi base del diritto comunitario, segnatamente principio di parità, non discriminazione e proporzionalità cosi come sanciti dall’art. 2 TUE e interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

C)

In ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico della decisione n. SRB/ES/SRF/2019/10 del 16 aprile 2019 e i relativi allegati nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinano per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione.

Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015 nel determinare i conteggi dei contributi dovuti dalla ricorrente per non aver considerato l’applicazione delle passività infragruppo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.

Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento 63/2015 andando a causare una situazione di doppio conteggio

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione, responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che il comportamento del Comitato Unico di Risoluzione integrerebbe tutti i noti presupposti da sempre richiesti dalla giurisprudenza europea per tale richiesta, ovverosia l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento addotto e il danno lamentato.

4.

Quarto motivo relativo, in subordine e in via incidentale, alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento e conseguente inapplicabilità del Regolamento n. 2015/63.

Si fa valer a questo riguardo che un eventuale contrasto fra il detto Regolamento e la situazione della Ricorrente violerebbe i principi espressi in rubrica in quanto, da un lato, soggetti che si trovano nella stessa situazione di fatto di ICCREA risulterebbero soggetti a sgravi di contributi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione della ricorrente, con la conseguenza che situazioni analoghe andrebbero a essere trattate in modo diverso.


(1)  GU 2015, L 11, p. 44.