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12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/52 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Iccrea Banca/CRU
(Causa T-400/19)
(2019/C 270/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta avvocati,
Convenuta: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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A) |
In via principale:
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B) |
In via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle domande principali:
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C) |
In ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico della decisione n. SRB/ES/SRF/2019/10 del 16 aprile 2019 e i relativi allegati nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinano per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione, responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
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4. |
Quarto motivo relativo, in subordine e in via incidentale, alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento e conseguente inapplicabilità del Regolamento n. 2015/63.
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