22.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/36


Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Thunus e a./BEI

(Causa T-318/19)

(2019/C 246/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri 7 ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, inclusa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, con cui è fissato l’adeguamento annuale dello stipendio di base, limitato allo 0,8% per il 2019 e, pertanto annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;

condannare pertanto la convenuta:

al pagamento, a titolo di risarcimento del danno materiale (i), del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2019, vale a dire alla maggiorazione dell’1,2% per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle ripercussioni dell’applicazione dell’adeguamento annuale dello 0,8% per il 2019 sull’importo delle retribuzioni che saranno pagate dal gennaio 2019; (iii) degli interessi moratori sugli importi a saldo delle retribuzioni dovuti sino al pagamento complessivo delle somme dovute, al tasso calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di tre punti;

ordinare eventualmente alla convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di produrre i seguenti documenti, qualora non li fornisca di sua iniziativa:

la decisione del Consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 (CA/505/17);

la relazione del sottocomitato per le retribuzioni al Consiglio di amministrazione di dicembre 2018;

la decisione del Consiglio di amministrazione dell’11 dicembre 2018 (allegato 3 al PV/19/01);

la decisione del Comitato direttivo del 30 gennaio 2019 (MC-018-ADM-20190130);

la nota della Direzione del personale del 18 gennaio 2019 (CS-PERS/HRPLC/DIR/2019-001/ABGS);

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente, da un lato, quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, due motivi, e dall’altro, quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019, quattro motivi.

Quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.

Quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019:

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato e sulla violazione dell’articolo 18 del regolamento interno.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione del Collegio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, i ricorrenti reclamano il pagamento della differenza di retribuzione dovuta, corrispondente all’1,2% dal 1o gennaio 2019 (comprese le ripercussioni di tale aumento sui benefici pecuniari) maggiorata dell’interesse di mora.