22.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/36 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Thunus e a./BEI
(Causa T-318/19)
(2019/C 246/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri 7 ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, inclusa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta; |
— |
di conseguenza:
|
— |
condannare pertanto la convenuta:
|
— |
ordinare eventualmente alla convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di produrre i seguenti documenti, qualora non li fornisca di sua iniziativa:
|
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente, da un lato, quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, due motivi, e dall’altro, quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019, quattro motivi.
Quanto alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. |
Quanto alle decisioni del Comitato direttivo di dicembre 2018 e di gennaio 2019:
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato e sulla violazione dell’articolo 18 del regolamento interno. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione del Collegio. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, i ricorrenti reclamano il pagamento della differenza di retribuzione dovuta, corrispondente all’1,2% dal 1o gennaio 2019 (comprese le ripercussioni di tale aumento sui benefici pecuniari) maggiorata dell’interesse di mora. |