8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/57 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2019 — Vanhoudt e a./BEI
(Causa T-294/19)
(2019/C 230/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e nove altri ricorrenti (rappresentante: A. Haines, barrister)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BEI del 31 gennaio 2019 con la quale quest’ultima si rifiuta di indennizzare i ricorrenti per le loro perdite non compensate e di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso; |
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inoltre, o in subordine, condannare la BEI ad indennizzare i ricorrenti per il danno morale derivante dalla decisione della BEI di non usare lo strumento di simulazione SPAC e/o i risultati dello stesso; |
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imporre alla BEI di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso mettendo a disposizione le simulazioni attuariali stampate per consentire ai ricorrenti di valutare le loro perdite non compensate e, pertanto, l’adeguatezza o meno delle misure compensatorie applicate loro dalla BEI in seguito alla riforma delle loro pensioni e dei loro stipendi; |
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condannare la BEI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, inerenti al loro ricorso di annullamento, e, per gli altri motivi successivamente esposti, inerenti alla loro domanda diretta a che il Tribunale disponga l’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati.
1. |
Primo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione dei paragrafi 9, 10, e da 14 a 18 del Memorandum d’intesa e della sua lettera di accompagnamento entrato in vigore per la BEI e il suo personale il 18 maggio 2009. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. |
3. |
Terzo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto ad un a un ricorso effettivo, del principio di buona amministrazione e di trasparenza. |
4. |
Quarto motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai dati personali. |
Relativamente alla domanda diretta all’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati, i ricorrenti fanno inoltre valere quanto segue:
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l’omessa divulgazione da parte della BEI dello strumento di simulazione attuariale SPAC viola gli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del TFUE; |
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la BEI viola i diritti dei ricorrenti di avere accesso ai propri dati personali, in contrasto con gli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1) |
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag.39).