8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/57


Ricorso proposto il 4 maggio 2019 — Vanhoudt e a./BEI

(Causa T-294/19)

(2019/C 230/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e nove altri ricorrenti (rappresentante: A. Haines, barrister)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BEI del 31 gennaio 2019 con la quale quest’ultima si rifiuta di indennizzare i ricorrenti per le loro perdite non compensate e di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso;

inoltre, o in subordine, condannare la BEI ad indennizzare i ricorrenti per il danno morale derivante dalla decisione della BEI di non usare lo strumento di simulazione SPAC e/o i risultati dello stesso;

imporre alla BEI di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso mettendo a disposizione le simulazioni attuariali stampate per consentire ai ricorrenti di valutare le loro perdite non compensate e, pertanto, l’adeguatezza o meno delle misure compensatorie applicate loro dalla BEI in seguito alla riforma delle loro pensioni e dei loro stipendi;

condannare la BEI alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, inerenti al loro ricorso di annullamento, e, per gli altri motivi successivamente esposti, inerenti alla loro domanda diretta a che il Tribunale disponga l’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati.

1.

Primo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione dei paragrafi 9, 10, e da 14 a 18 del Memorandum d’intesa e della sua lettera di accompagnamento entrato in vigore per la BEI e il suo personale il 18 maggio 2009.

2.

Secondo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

3.

Terzo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto ad un a un ricorso effettivo, del principio di buona amministrazione e di trasparenza.

4.

Quarto motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai dati personali.

Relativamente alla domanda diretta all’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati, i ricorrenti fanno inoltre valere quanto segue:

l’omessa divulgazione da parte della BEI dello strumento di simulazione attuariale SPAC viola gli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del TFUE;

la BEI viola i diritti dei ricorrenti di avere accesso ai propri dati personali, in contrasto con gli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1)


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag.39).