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17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/95 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2019 — Italia/Commissione
(Causa T-265/19)
(2019/C 206/84)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Guizzi, A. Giordano e G. Palmieri, avvocati dello stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2019 n. C (2019) 869, notificata il 13 febbraio 2019, che esclude dal finanziamento dell’Unione Europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE CEB/2017/067/IT, sulla violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1999 L 160, pag. 103), in particolare al suo articolo 2 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 maggio 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005 L 209, pag. 1), ed in particolare al suo articolo 31, paragrafo 2, nonché del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).
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2. |
Secondo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE FA/2008/067/IT, la violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 e del Regolamento (CE) n. 1290/2005, facendo altresì valere la violazione dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea.
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