17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/95


Ricorso proposto il 19 aprile 2019 — Italia/Commissione

(Causa T-265/19)

(2019/C 206/84)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Guizzi, A. Giordano e G. Palmieri, avvocati dello stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2019 n. C (2019) 869, notificata il 13 febbraio 2019, che esclude dal finanziamento dell’Unione Europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE CEB/2017/067/IT, sulla violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1999 L 160, pag. 103), in particolare al suo articolo 2 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 maggio 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005 L 209, pag. 1), ed in particolare al suo articolo 31, paragrafo 2, nonché del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).

Si fa altresì valere a questo riguardo la violazione dell’art. 5, paragrafo 4, del Trattato dell’Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona del 12 dicembre 2007, e dei principi di proporzionalità e di affidamento.

La ricorrente ha infine dedotto i vizi di eccesso di potere, nonché di violazione di forme sostanziali sotto il profilo di difetto di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE FA/2008/067/IT, la violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 e del Regolamento (CE) n. 1290/2005, facendo altresì valere la violazione dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea.

La Repubblica italiana ha, quindi, dedotto il vizio di eccesso di potere, oltre alla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e ha, infine, invocato la violazione dei principi di proporzionalità ed affidamento.