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24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/57 |
Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Cambogia e CFR/Commissione
(Causa T-246/19)
(2019/C 213/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation (CRF) (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019 (1); e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la limitazione della nozione di produttori dell’Unione europea a quei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che sono realizzati utilizzando materie prime (risone) prodotte nell’Unione europea viola l’articolo 22, paragrafo 1, e 23 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (2). In subordine, l’approccio adottato dalla convenuta avrebbe violato l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 978/2012. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, facendo affidamento su dati scorretti o inesatti o dati che non sarebbero stati legati specificatamente al prodotto simile, la convenuta avrebbe omesso di valutare adeguatamente le «gravi difficoltà», in violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 978/2012. Ciò avrebbe reso impossibile valutare adeguatamente se le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 sussistono per il prodotto simile come definito all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 978/2012. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha effettuato una comparazione dei prezzi all’importazione della Cambogia e dei prezzi dell’Unione europea in un modo che avrebbe violato l’articolo 22, paragrafo 1, e 23 del regolamento n. 978/2012. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’analisi del nesso di causalità realizzata dalla convenuta viola l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012 in quanto le gravi difficoltà affrontate dall’industria dell’Unione europea non deriverebbero in modo sufficientemente diretto dal volume e dai prezzi delle importazioni della Cambogia. Nei limiti in cui, secondo i ricorrenti, il regolamento 2019/67 si è basato su un’analisi cumulativa, lo stesso avrebbe violato altresì l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di rivelare diversi fatti o considerazioni principali o elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in violazione dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 (3), articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il fascicolo costituito è molto lacunoso e sarebbe privo di importanti informazioni. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, dell’articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5).
(2) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU 2013, L 293, pag. 16).