17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/87


Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione

(Causa T-242/19)

(2019/C 206/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Cina) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019 (1), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare che gli acquisti della materia prima alluminio da parte del gruppo della ricorrente fossero soggetti a una notevole interferenza dello Stato e che essi non avrebbero sostanzialmente riflesso i valori di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 (2).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare che il gruppo della ricorrente fosse soggetto a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento (UE) 2016/2036.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, e l’articolo 2, paragrafo 10, lettera d, i) e ii) del regolamento (UE) 2016/1036, poiché essa non avrebbe proceduto a un confronto equo, sia omettendo di adeguare il valore normale per le differenze di stadio commerciale tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sia omettendo di comunicare alla ricorrente le informazioni che le erano necessarie per quantificare la richiesta di adeguamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 3 e l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché non avrebbe confrontato, ai fini dei calcoli della sottoquotazione dei prezzi e delle vendite sottocosto, i prezzi dell’importazione con il prezzo del prodotto simile prodotto dall’industria dell’Unione europea al medesimo stadio commerciale e nel momento in cui i prodotti entrano in concorrenza tra loro.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 del 17 gennaio 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).