17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/47 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Dickmanns/EUIPO
(Causa T-181/19)
(2019/C 206/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni dell’EUIPO, comunicate con lettera del 4 giugno 2018, con le quali sono state respinte le domande della ricorrente, formulate nella lettera del 25 gennaio 2018, riguardanti:
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condannare l’EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell’EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni, e |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte del convenuto, violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e violazione del divieto di arbitrarietà. |
2. |
Illegittimità della clausola risolutiva a causa della violazione delle linee guida, del principio di buona amministrazione, dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e del principio secondo cui la risoluzione di un contratto di un agente temporaneo richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») nonché violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva 1999/70/CE (1), relativa all’accordo quadro [(in particolare la sua clausola 1, lettera b), e clausola 5, paragrafo 1)], e dell’articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. |
3. |
Violazione delle linee guida, che costituirebbe anche un errore essenziale di procedura, nonché violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento, del principio di buona amministrazione e dell’economicità della gestione del bilancio, del diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento che gli arrechi pregiudizio [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], del principio di sollecitudine del convenuto e dell’obbligo di tenere conto degli interessi legittimi della ricorrente nonché manifesti errori di valutazione nella ponderazione degli interessi della ricorrente rispetto all’interesse del servizio e violazione del divieto di arbitrarietà. |
4. |
A causa della violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda e terza frase del RAA e del divieto della successione di più contratti di lavoro, il contratto della ricorrente avrebbe una valenza a tempo indeterminato, senza clausola risolutiva. |
5. |
Illegittimo mantenimento della clausola risolutiva nell’ambito del protocollo di reinserimento e violazione del legittimo affidamento, degli interessi legittimi della ricorrente e del dovere di sollecitudine attraverso l’applicazione della clausola in questione. |
6. |
Violazione del legittimo affidamento della ricorrente, del dovere di sollecitudine del convenuto nei suoi confronti e omessa considerazione degli interessi legittimi della ricorrente a causa del rigetto della proroga del contratto di servizio nonché errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).