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20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/41 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2019 — 3V Sigma/ECHA
(Causa T-176/19)
(2019/C 172/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 3V Sigma SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bryant e S. Hainsworth, Solicitors, e C. Krampitz, lawyer)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il ricorso; |
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annullare la decisione della commissione di ricorso della convenuta del 15 gennaio 2019 concernente la valutazione della sostanza bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl) anilino]-1,3,5-triazine-2,4- diyldiimino}dibenzoato nella parte in cui (i) respinge il ricorso amministrativo della ricorrente avverso la decisione iniziale e (ii) decide che la ricorrente deve fornire informazioni relative allo studio OCSE TG 308 entro il 22 ottobre 2020; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che considerando che lo studio OCDE TG 308 era necessario sono stati commessi un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione non distinguendo tra, da un lato, le condizioni in cui i test devono essere eseguiti al fine di accertare l’esistenza o meno di prodotti di trasformazione e/o di degrado di una sostanza e, dall’altro, le condizioni in cui la valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o delle proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili di un qualsiasi prodotto di trasformazione e/o di degrado di tale tipo deve essere effettuata. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha concluso erroneamente che lo studio OCSE TG 308 richiesto dalla ricorrente era necessario. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che le temperature designate per i test erano adeguate. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che la temperatura designata per lo studio OCSE TG 308, vale a dire 20oC, era adeguata. La commissione di ricorso della convenuta non avrebbe preso in considerazione la circostanza che realizzare lo studio ad una temperatura più elevata avrebbe un impatto sostanziale sulle concentrazioni di qualsiasi prodotto di trasformazione e/o degrado formato e, di conseguenza, sulla questione quale di questi prodotti sarebbe eventualmente oggetto di una valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, ciò che ha compromesso gravemente l’adeguatezza dello studio. |