6.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/47


Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione

(Causa T-145/19)

(2019/C 155/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: G. Alabau Zabal, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità dell’atto emanato dalla Commissione europea con il quale si stabilisce la somma che la ricorrente deve restituire, per riduzione dell’importo sovvenzionabile corrispondente al Programma LIFE 11.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l’atto della Commissione europea, datato 14 gennaio anno corrente e notificato in data 24 del medesimo mese e anno, con il quale si stabilisce la somma che la ricorrente deve restituire essendosi ridotti i costi sovvenzionabili del Progetto LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING e ordine di pagamento.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla sussistenza di un vizio sostanziale di forma.

A tal riguardo si allega che la Commissione europea non ha offerto argomenti né dati che permettessero alla ricorrente di replicare ai suoi argomenti al di là del contenuto della lettera iniziale del gennaio 2017, nella quale si informa circa le spese che non potevano beneficiare del finanziamento, dal momento che in tutte le sue comunicazioni si limita a riprodurre gli stessi argomenti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato o qualsiasi forma giuridica relativa alla sua applicazione.

A tal riguardo si allega che gli atti che limitano i diritti soggettivi o gli interessi legittimi devono essere motivati, in accordo con quanto stabilito nella normativa dell’Unione europea, giacché, in caso contrario, potrebbe configurarsi un comportamento arbitrario a proprio vantaggio e un abuso di potere, che sarebbero contrari ai principi di proporzionalità, legittimo affidamento, parità di trattamento e «divieto di arbitrarietà» riconosciuti nella normativa dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla sussistenza di un’impossibilità di difendersi.

A tal riguardo si allega che la mancanza di giustificazione dell’atto in sé non fornisce criteri amministrativi solidi per dichiarare non ammissibili determinati costi e, di conseguenza, non è data la possibilità di rimettere in discussione gli stessi.