13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/53


Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione

(Causa T-136/19)

(2019/C 164/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bulgarian Energy Holding EAD (Sofia, Bulgaria), Bulgartransgaz EAD (Sofia), Bulgargaz EAD (Sofia) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, M. Powell e A. Kadri, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori di cui alla parte 3, punto 3.6, del ricorso, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria;

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2018) 8806 final, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del TFUE (AT.39849 — BEH Gas);

annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha rispettato le forme sostanziali, violando in tal modo i diritti della difesa delle ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la definizione di mercato rilevante data dalla decisione impugnata è viziata da errori di diritto e di fatto, da un mancato svolgimento di un’analisi del mercato e da un difetto di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni di detta decisione riguardo alla posizione dominante sul mercato per i servizi relativi alla capacità, detenuta dalla Bulgargaz EAD, in qualità di ricorrente, o da tutte le ricorrenti, sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i Trattati dell’Unione europea, poiché non stabilisce, a norma degli standard previsti, che il comportamento descritto in tale decisione integra una violazione dell’articolo 102 TFUE, alla luce degli errori nella sua applicazione del diritto e nella valutazione dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata inerenti alla durata della presunta infrazione sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, adottando una decisione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (1), sono stati violati i Trattati UE nel procedimento.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ammenda deve essere annullata o ridotta alla luce della mancata osservanza — da parte della decisione impugnata — degli orientamenti per il calcolo delle ammende della convenuta, o in subordine in forza della competenza del Tribunale estesa al merito a norma dell’articolo 261 TFUE, poiché l’ammenda è in ogni caso sproporzionata rispetto al comportamento sanzionato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).